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Appalti e Fatturazione elettronica

Negli appalti pubblici vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica solo in capo a coloro che operano nei confronti della Stazione Appaltante ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto (ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla Stazione Appaltante con obbligo di CIG e/o CUP).

Sono quindi esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la Stazione Appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (si pensi, in ipotesi, a chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata).

Deve altresì escludersi che l’obbligo di fatturazione elettronica si estenda ai rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientra tra quelli da qualificarsi come PA.

L’obbligo di fatturazione elettronica in capo al consorzio non si estenderà infine ai rapporti consorzio-consorziate.

Sono questi i chiarimenti chiave, relativi all’applicazione della fattura elettronica nei subappalti, contenuti nella circolare n.13 pubblicata dall’Agenzia dell’Entrate il 2 luglio. La circolare risponde ad alcuni quesiti formulati da Associazioni di categoria e operatori economici sui profili più controversi delle disposizioni che dallo scorso primo luglio obbligano a gestire con fatturazione elettronica anche i rapporti economici nei subappalti pubblici.

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