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Appalti pubblici: i termini di pagamento modificati dalla Legge europea

La Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018” e in vigore dal 26 maggio p.v., ha innovato la disciplina del Codice dei contratti pubblici in tema di termini di pagamento.

 

L’art. 5 della Legge europea, rubricato “disposizioni in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali – Procedura di infrazione n. 2017/2090” ha modificato l’art. 113-bis del Codice, prevedendo termini certi e di maggiore favore per l’appaltatore.

Per effetto delle modifiche apportate dalla Legge europea i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno infatti effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

È previsto altresì che all’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilasci il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento sarà effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo – anche in tal caso – che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

La Legge europea ha invece lasciato immutata la precedente disciplina dettata in tema di penali dall’art. 113-bis del Codice.

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