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Ecografista responsabile per non aver rilevato la malformazione facciale del feto

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30727/2019, ha ribaltato le sentenze del Tribunale di Cassino e della Corte d’Appello di Roma secondo le quali non poteva trovare accoglimento la richiesta di risarcimento danni avanzata da due genitori verso il medico che non aveva diagnosticato una grave malformazione del feto durante l’esame ecografico.

Secondo i ricorrenti, la malformazione da cui era affetto il figlio, configurante manifestazione di una sindrome facio-auricolo-vertebrale, connotata da marcata asimmetria facciale, nonché dalla completa assenza del padiglione auricolare destro, aveva provocato un trauma psichico ai genitori, in quanto non attesa, nonché problemi psicologici all’altro figlio, oltre ad aver determinato la perdita di un’occasione lavorativa importante per uno dei due genitori.

La coppia ha chiesto, quindi, di essere risarcita per tutti i danni subiti.

Il Tribunale di Cassino, in primo grado, aveva ritenuto non accoglibile la richiesta della coppia perché gli attori non avevano dimostrato che, se fossero stati informati della malformazione del figlio, avrebbero interrotto la gravidanza. La Corte d’Appello di Roma confermava la decisione di primo grado, rimarcando che dalla consulenza tecnica svolta in corso di causa era emersa la corretta esecuzione dell’ecografia, nonché il fatto che, nel caso in esame, non ricorrevano elementi di sospetto tali da necessitare alcun accertamento ecografico più specifico, finalizzato ad indagare le anomalie della faccia e ad individuare l’eventuale presenza di malformazioni.

La Suprema Corte ha ritenuto che, in tema di responsabilità del medico ‘la diligenza nell’adempimento della prestazione professionale deve essere valutata assumendo a parametro non la condotta del buon padre di famiglia, ma quella del debitore qualificato, ai sensi dell’art. 1176, comma 2 c.c., con la conseguenza che, in presenza di paziente con sintomi aspecifici, il sanitario è tenuto a prenderne in considerazione tutti i possibili significati ed a segnalare le alternative ipotesi diagnostiche (cfr Cass. 30999/2018).’

Secondo la Cassazione, se il sanitario, pur senza sua colpa, non è in grado di visualizzare nella sua interezza il feto, ha l’obbligo di informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro con una più elevata specializzazione. L’ecografista, nel caso di specie, non aveva fornito tale informazione e non aveva neppure compiuto un esame diligente. Sebbene non fosse stato possibile visionare il feto nella sua interezza (il dorso del feto orientato a destra aveva impedito l’esame del relativo profilo facciale ove, maggiormente, si è presentata la malformazione), aveva erroneamente refertato la normoconformazione delle orbite, la normalità del profilo fetale, la normoconformità di labbra e narici.

La Corte ha, quindi, accolto il ricorso dei genitori, ritenendo responsabile sia l’ecografista sia il centro presso il quale il sanitario lavorava.

Download allegati: Corte_di_Cass._30727-2019.pdf

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