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I danni punitivi nuovamente al vaglio della Cassazione

Con la sentenza n. 16601 del 5 luglio 2017 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi sulla riconoscibilità di una sentenza straniera contenente la condanna al risarcimento di danni ultracompensatori, sono tornate sul tema della compatibilità con il nostro ordinamento dei c.d. punitive damages.  

In passato la Suprema Corte aveva ripudiato il concetto di danni punitivi sancendone l’estraneità rispetto al nostro sistema risarcitorio e affermando il carattere monofunzionale della responsabilità civile, che avrebbe il solo fine di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto danneggiato. Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite hanno superato questa analisi.

In particolare, i giudici di legittimità evidenziano come l’istituto della responsabilità civile abbia subito, nel corso degli ultimi anni, una profonda evoluzione, che ha comportato l’emersione, accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo-riparatoria tradizionale, di ulteriori funzioni, tra cui quella deterrente, o dissuasiva, e quella sanzionatorio-punitiva. Da ciò deriva la possibilità di riconoscere la sentenza straniera che condanni il soggetto danneggiante al risarcimento di danni puntivi.

L’impatto del principio enunciato  non deve, tuttavia, essere sopravvalutato, in quanto la stessa Corte precisa che la finalità sanzionatoria, pur astrattamente compatibile con l’ordinamento italiano, non consente ai giudici “di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che vengono liquidati” senza preventiva intermediazione legislativa.

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