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La nuova disciplina europea sui droni: la categorizzazione delle operazioni di volo e i relativi requisiti assicurativi

Il 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2019/9471 introduttivo di numerose novità in tema di certificazione, aeronavigabilità e assicurazione dei velivoli senza pilota (Unmanned Aircraft System – UAS), adottato alla luce dello sviluppo tecnologico e della crescente rilevanza economica del settore. 

In particolare, sulla base del principio della proporzionalità dei requisiti richiesti al livello di rischio dell’attività svolta, il nuovo Reg. (UE) 2019/947 distingue tre diverse categorie di operazioni con i droni (open, specific e certified). 

Sono open le operazioni degli UAS condotte dai privati, con velivoli dotati di marcatura CE di peso non superiore ai 25kg, in condizioni di visual line of sight e ad un’altezza massima di 120mt2.

Conseguentemente, quando l’operazione con il drone non soddisfa tali requisiti, questa rientra nella categoria specific e sarà necessaria un’autorizzazione operativa da parte della competente autorità nazionale di aviazione civile o una preventiva dichiarazione dell’operatore UAS3.

L’operazione rientra, invece, nella categoria certified quando si valuta che il rischio connesso all’attività non possa essere adeguatamente attenuato senza la preventiva autorizzazione operativa, la certificazione dell’operatore e il rilascio di una licenza di pilota remoto4 a norma del Reg. (UE) 2019/9455. 

Come anticipato, il Reg. (UE) 2019/947 è entrato definitivamente in vigore il 1° gennaio 2021, sei mesi dopo la previsione iniziale. I motivi di tale differimento sono stati chiariti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/7466, il quale ha affermato che a seguito della pandemia da Covid-19 si sono verificati inevitabili ritardi nella tempestiva attuazione del Reg. (UE) 2019/947, in particolare per quanto riguarda l’istituzione dei sistemi digitali di immatricolazione dei droni e l’adattamento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni7.  

In proposito, un’ulteriore rilevante novità del Reg. (UE) 2019/947 è contenuta all’art. 12 ove, al fine di ottenere l’autorizzazione al volo da parte dell’autorità nazionale competente, si prevede l’obbligo in capo al pilota del drone di rilasciare una dichiarazione attestante la conformità dell’operazione con le norme nazionali ed europee in materia assicurativa. 

È opportuno sottolineare che in Italia già il Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”8 del novembre 2019 imponeva la stipulazione obbligatoria di un’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai fini dell’esecuzione delle operazioni di volo con UAS, stabilendo espressamente che la copertura assicurativa dovesse essere “adeguata allo scopo” (art. 32). 

In virtù della recente entrata in vigore della normativa europea, è stato adottato il Regolamento ENAC UAS-IT9, emanato il 4 gennaio 2021. La nuova regolamentazione nazionale, conformandosi alla disciplina comunitaria, stabilisce che non è consentito condurre operazioni con un drone in assenza di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi che sia in corso di validità (art. 27).

La disposizione specifica che, oltre a dover essere adeguata allo scopo, l’assicurazione del drone deve prevedere massimali assicurativi non inferiori ai parametri minimi indicati dalla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) 2004/78510, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili che operano da, per o nel territorio di uno Stato membro. 

In particolare, tale tabella stabilisce che per un aeromobile con un peso massimo al decollo inferiore a 500kg il massimale assicurativo minimo è pari a 750mila Diritti Speciali di Prelievo (DSP), corrispondenti a circa 900mila euro. 

Infine, l’art. 27 del nuovo Regolamento ENAC UAS-IT prescrive che, conformemente all’art. 743 c. nav., la previsione dell’art. 1015 c. nav. sia applicabile anche ai velivoli senza pilota, estendendo il regime dell’azione diretta del terzo danneggiato nei confronti dell’assicuratore anche alle ipotesi di danni cagionati dall’utilizzo dei droni. 


1Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l’esercizio di aeromobili senza equipaggio.

2Art. 4 reg. (UE) 2019/947.

3Art. 5 reg. (UE) 2019/947.

4Art. 6 reg. (UE) 2019/947.

5Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio.

6Regolamento di esecuzione (UE) 2020/746 del 4 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid‐19.

7Cons. 3 reg. (UE) 2020/746.

8Regolamento Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto – Ed. 3 dell’11 novembre 2019, adottato con delibera C.d.A. n. 23/2019. L’emendamento 1 alla terza edizione del Reg. è stato adottato il 14 luglio 2020 con delibera C.d.A. n. 17/2020.

9Regolamento ENAC UAS-IT, Ed.1, adottato il 4 gennaio 2021 con D.G. 1/2021.

10Regolamento (CE) 2004/785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili.

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