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ESG: proposte della Commissione europea di modifica dei Regolamenti delegati (UE) 2017/2358, 2017/2359 e 2015/35

Il 21 aprile 2021 la Commissione ha adottato sei atti delegati – che fanno seguito alla consultazione tenuta dalla stessa Commissione tra giugno e luglio 2020 – sulla consulenza in materia di investimenti e assicurazioni, sui doveri fiduciari e sul governo e controllo dei prodotti, con l’obiettivo di garantire che le imprese finanziarie includano gli aspetti legati alla sostenibilità nelle loro procedure e nella consulenza in materia di investimenti fornita ai clienti.

In particolare, due degli atti delegati di cui sopra (di seguito il “Progetto di Regolamento”) contengono delle proposte della Commissione che riguardano:

  • l’integrazione dei fattori e dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di Product Oversight and Governance (POG) per le imprese di assicurazione e i prodotti assicurativi;
  • le norme di comportamento e la consulenza in materia di investimenti per gli Insurance-Based Investment Products (IBIP).

 

  1. Modifiche ai Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e 2017/2359

Con l’atto delegato n. 2614 la Commissione europea propone di modificare i Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 per quanto riguarda l’integrazione dei fattori di sostenibilità, dei rischi di sostenibilità e delle preferenze di sostenibilità nei requisiti in materia di controllo e di governo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi e nelle norme di comportamento e nella consulenza in materia di investimenti per i prodotti di investimento assicurativi.

Il Progetto di Regolamento fa parte di una più ampia iniziativa della Commissione europea in materia di sviluppo sostenibile, contribuendo a creare le basi di un quadro dell’Unione Europea che pone al centro del sistema finanziario le considerazioni in materia di sostenibilità al fine di agevolare la trasformazione dell’economia europea in un sistema più verde, più resiliente e circolare in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.

Il Progetto di Regolamento si pone l’obiettivo di modificare i Regolamenti delegati (UE) 2017/2358 e (UE) 2017/2359 nei due modi seguenti:

  1. in primis integrare le preferenze dei clienti in termini di sostenibilità nella valutazione dell’adeguatezza. Il quadro normativo attuale prevede che le informazioni sugli obiettivi di investimento riguardano in genere gli obiettivi finanziari, mentre gli altri obiettivi non finanziari del cliente, come ad esempio le preferenze di sostenibilità, di solito non vengono presi in considerazione. Considerato ciò e visti i diversi prodotti cui si applicano la IDD, l’SFDR e il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (c.d. Regolamento sulla Tassonomia), il Progetto di Regolamento garantisce che gli strumenti finanziari che presentano un certo livello di rilevanza in relazione alla sostenibilità possano essere raccomandati ai clienti o potenziali clienti che esprimono chiare preferenze di sostenibilità. Le preferenze di sostenibilità riguardano pertanto strumenti finanziari che sono investiti, almeno in una certa misura, o in attività conformi alla tassonomia a norma del regolamento sulla tassonomia o in investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 17, dell’SFDR, tra cui rientrano anche le attività conformi alla tassonomia o che tengono conto delle esternalità negative degli investimenti sull’ambiente o sulla società in termini di principali effetti negativi sulla sostenibilità;
  2. in secondo luogo, integrare i rischi di sostenibilità nei requisiti in materia di governo e controllo del prodotto e nelle norme in materia di conflitti di interesse. Nell’attuale quadro istituito dalla IDD, le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti adottano, gestiscono e controllano un processo di approvazione per ciascun prodotto assicurativo e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente, prima che sia commercializzato o distribuito ai clienti. Il processo di approvazione del prodotto precisa per ciascun prodotto assicurativo il mercato di riferimento e garantisce che tutti i rischi specificamente attinenti a tale mercato siano stati analizzati e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con il mercato stesso. Le condizioni per l’individuazione del mercato di riferimento stabilite dal Regolamento delegato (UE) 2017/2358 non prevedono esplicitamente con quali modalità dettagliate le imprese di assicurazione, gli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi e i distributori di prodotti assicurativi debbano integrare i fattori di sostenibilità e gli obiettivi legati alla sostenibilità. Il Progetto di Regolamento chiarisce che i fattori di sostenibilità e gli obiettivi legati alla sostenibilità debbono essere presi in considerazione nel processo di controllo e di governo dei prodotti assicurativi.

 

  1. Modifiche al Regolamento delegato (UE) 2015/35

Con l’atto delegato n. 2628 la Commissione europea propone di modificare il Regolamento delegato (UE) 2015/35, per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità nella governance delle imprese assicurative e riassicurative.

Il Progetto di Regolamento prevede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero valutare non solo tutti i pertinenti rischi finanziari su base continuativa, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità di cui al Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, che, laddove si verifichino, potrebbero causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento o di una passività. Il Regolamento delegato (UE) 2015/35 non fa esplicito riferimento ai rischi di sostenibilità, per tale ragione e per garantire la corretta attuazione e il rispetto del sistema di governance, è necessario chiarire che il sistema di governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la valutazione del fabbisogno di solvibilità globale di tali imprese dovrebbero rispecchiare i rischi di sostenibilità.

Nel Progetto di Regolamento la Commissione europea precisa, inoltre, che le imprese di assicurazione che comunicano i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità a norma del sopracitato Regolamento (UE) 2019/2088 dovrebbero inoltre adeguare i loro processi, sistemi e controlli interni in relazione a tali informazioni.

Il Progetto di Regolamento, in linea con gli obiettivi individuati dalla Commissione di garantire che il rischio climatico e ambientale sia gestito e integrato nel sistema finanziario e l’importanza delle politiche di retribuzione nel garantire che il personale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione gestisca effettivamente i rischi individuati dal sistema di gestione dei rischi, prevede che le politiche di retribuzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero comprendere informazioni sul modo in cui tali politiche tengono conto dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nel sistema di gestione dei rischi.

Infine, il Progetto di Regolamento rivolge particolare attenzione verso il principio della persona prudente di cui all’articolo 132 della Direttiva 2009/138/CE, il quale prevede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione investano solo in attività di cui possono identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi. Dunque, al fine di garantire che il rischio climatico e ambientale sia effettivamente gestito dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l’attuazione del principio della persona prudente dovrebbe tenere conto dei rischi di sostenibilità e le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero riflettere nel loro processo di investimento le preferenze dei clienti in materia di sostenibilità di cui si è tenuto conto nel processo di approvazione del prodotto.

Gli atti delegati sono stati sottoposti dalla Commissione europea all’attenzione del Parlamento europeo e del Consiglio, che avranno tre mesi di tempo per decidere sull’approvazione dei testi.

 

 

 

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