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I mandati di gestione dei fondi pensione post-brexit

Come noto, sebbene l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea vada formalmente datata 1° febbraio 2020, la normativa europea continuerà a trovare applicazione nelle rispettive giurisdizioni fino al 31 dicembre 2020, come se il Regno Unito fosse ancora uno Stato Membro per quanto sia cessata la sua rappresentanza nelle istituzioni europee.

Riguardo ai servizi bancari, finanziari e assicurativi, in particolare, il Ministero dell’Economia e della Finanza con il Comunicato n. 19 dello scorso 31 gennaio ha peraltro confermato la proroga di diritto del regime del mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il c.d. regime del passaporto europeo) assicurando fino al 31 dicembre 2021 la continuità operativa e dei rapporti tra le infrastrutture dei mercati finanziari, intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, oltre alla tutela dei depositanti e degli investitori.

A far data dal 1° gennaio 2021, per i fondi pensione si pone pertanto il problema del se e del come possano continuare a delegare o sub-delegare la gestione delle proprie risorse ad intermediari situati nel Regno Unito, così come in altri paesi extra-UE.

In primo luogo rilevano gli artt. 46, 47 e 48 del Regolamento (UE) n. 600/2014 (c.d. MiFIR) in base ai quali un’impresa di un paese terzo può fornire servizi d’investimento in favore di controparti qualificate e clienti professionali di cui alla Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID) situati nell’Unione (quindi anche in Italia) senza aver stabilito una succursale, purché iscritta nel registro delle imprese di paesi terzi tenuto dall’ESMA – rimanendo così sottoposta alla vigilanza dell’autorità competente del paese di origine.

Si tratta di una registrazione subordinata chiaramente a determinate condizioni, tra cui, la più importante, la decisione di equivalenza espressa dalla Commissione Europea la quale attesta che il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo garantisce la conformità delle imprese autorizzate nello stesso a requisiti giuridicamente vincolanti in materia di norme di comportamento e prudenziali, con effetto equivalente ai requisiti UE.

Detto questo, evidenziamo che in mancanza di decisione di equivalenza della Commissione Europea oppure ove tale decisione non sia più vigente è purtuttavia consentito alle imprese non-UE (anche senza stabilimento di succursali) l’esercizio della propria attività, per quanto sia di competenza di ciascuno Stato membro definire in via autonoma le regole e le condizioni di accesso di tali intermediari non-UE al proprio mercato interno.

In Italia così dispone l’art. 28, c. 6, del TUF che prevede per le imprese di paesi terzi la possibilità di prestare servizi e attività di investimento nei confronti di controparti qualificate e/o clienti professionali senza stabilimento di succursali nel territorio italiano, con autorizzazione rilasciata da Consob, sentita la Banca d’Italia.

È questa, ad esempio, la strada già scelta da diverse imprese d’investimento basate negli UK ed operanti in Italia ante-Brexit. Si deve ritenere pertanto, così come confermato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)1 , che un intermediario di un paese terzo autorizzato, ai sensi dell’art. 28, c. 6, del TUF o in virtù del suddetto giudizio di equivalenza, all’esercizio in Italia in libera prestazione di servizi delle attività di cui all’art. 1, c. 5, lett. d), del TUF, rientri a tutti gli effetti tra i soggetti che (i) possono assumere l’incarico di gestore delle risorse dei fondi ai sensi dall’art. 6, c. 1, lett. a) del Dlgs. 252/2005 (sulla Disciplina delle forme pensionistiche complementari) ovvero (ii) essere a loro volta delegati dal gestore.

Ma vi è di più. Sempre COVIP2 si è (finalmente) espressa anche in merito alla possibilità di delegare in tutto o in parte la gestione ad intermediari extracomunitari che non siano né registrati quali ‘equivalenti’ né espressamente autorizzati dalle Autorità Italiane ai sensi dell’art. 28 c. 6 del TUF.

Ciò a riscontro di un’esigenza rimasta per lungo tempo insoddisfatta e che oggi trova nel più recente quadro normativo europeo il giusto framework di supporto. L’art. 32 del Regolamento delegato (UE) 2017/5653 e l’art. 78 del Regolamento delegato (UE) 231/20134 , prevedono infatti che, soddisfatti taluni requisiti e condizioni, sia possibile esternalizzare la gestione degli investimenti e dei portafogli a fornitori di paesi terzi purché, in particolare, (a) tali soggetti siano autorizzati nel paese di origine alla prestazione di tali servizi/attività; (b) siano vigenti (pertinenti5) accordi di collaborazione tra le Autorità di vigilanza del delegante e del delegato.

In relazione a quanto sopra, COVIP conclude quindi con la possibilità di ritenere altresì ammissibile la delega di funzioni proprie da parte dei gestori delle risorse dei fondi pensione, negoziali, preesistenti e aperti, anche in favore degli intermediari di paesi terzi, come per esempio il Regno Unito, seppure alle condizioni di cui sopra e alle altre condizioni operative poste dalle citate disposizioni comunitarie.

Per qualunque confronto e/o richiesta di chiarimento, rimaniamo a completa disposizione.


1 In risposta al Quesito in tema di mandati di gestione a seguito della Brexit (luglio 2020).
2 Nella medesima sede di cui alla nota 1 che precede.
3 Da leggere con la Direttiva 2014/65/UE.
4 Da leggere con la Direttiva 2011/61/UE.
5 Il temine “pertinenti” è aggiunto dagli autori.

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