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Nuovo Codice di Corporate Governance per le società quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana ...

In data 31 gennaio 2020, il Comitato per la Corporate Governance – costituito nell’attuale configurazione nel giugno 2011 ad opera dell’ABI, ANIA, Assonime, Confindustria, Borsa Italiana S.p.A. e Assogestioni – ha comunicato di aver approvato il nuovo Codice di Corporate Governance per le società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Codice”).

Il Codice sostituisce il vecchio Codice di Autodisciplina – di applicazione volontaria sulla base del principio “comply or explain” stabilito dall’articolo 123 bis del Testo Unico della Finanza – approvato per la prima volta nel marzo 2006 e da ultimo modificato nel luglio 2018.

Le società che adotteranno il Codice, lo dovranno applicare a partire dall’esercizio 2021, informandone il mercato nella relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2022.

Il Codice nasce dalla verifica effettuata dal Comitato in relazione alla concreta applicazione delle raccomandazioni del vecchio Codice di Autodisciplina e dal confronto condotto dal medesimo Comitato con le società quotate destinatarie delle raccomandazioni del Codice.

Il nuovo Codice – che è stato significativamente rinominato da Codice di Autodisciplina a Codice di Corporate Governance – dà quindi la sensazione di voler proporre un insieme di raccomandazioni in materia di governance pensate “su misura” per le società quotate italiane.

Queste le principali novità:

1. Semplificazione – La prima discontinuità con il passato è rappresentata dalla scomparsa dei commenti presenti nel Codice di Autodisciplina previgente. Nel nuovo Codice, gli articoli sono suddivisi in princìpi, che definiscono gli obiettivi di governance, e in raccomandazioni, che indicano i comportamenti ritenuti adeguati a realizzare gli obiettivi indicati nei princìpi. Inoltre, l’applicazione del Codice sarà facilitata da una raccolta di chiarimenti – nella forma di Q&A – che verrà periodicamente aggiornata anche tenendo conto delle istanze presentate dalle società che aderiscono al Codice;

2. Proporzionalità – Per favorire l’accesso alla quotazione delle tipiche società italiane familiari, di dimensioni medio-piccole e a forte concentrazione proprietaria, il Codice prevede un’applicazione improntata a princìpi di flessibilità e proporzionalità:

    1. alcune raccomandazioni sono quindi indirizzate alle sole “società grandi” (società con capitalizzazione superiore a 1 miliardo di euro per tre anni solari consecutivi);
    2. specifiche semplificazioni sono previste per le “società a proprietà concentrata” (società nelle quali uno o più soci dispongono, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria) ovvero per le “società diverse da quelle grandi”;

3. Engagement – Il nuovo Codice raccomanda alle società quotate di sviluppare il dialogo con il mercato attraverso l’adozione di politiche di engagement con la generalità degli azionisti e degli stakeholder rilevanti per la società. Rispetto al passato si notano tre principali differenze:

      1. nella relazione sul governo societario dovrà essere inserita anche la descrizione della politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti;
      2. (ii)viene introdotto la categoria degli stakeholder della società tra i soggetti con i quali è raccomandata la promozione del dialogo (ciò anche in coerenza con l’altra novità inserita: la sostenibilità); e
      3. (iii)il focus principale dell’engagement è spostato dagli investitori istituzionali alla generalità degli azionisti;

4. Sostenibilità – Il nuovo Codice intende stimolare le società quotate ad adottare strategie sempre più orientate alla sostenibilità dell’attività d’impresa: “L’organo di amministrazione guida la società perseguendone il successo sostenibile”, creando valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, ma tenendo conto degli interessi degli stakeholder rilevanti per la sua attività. Gli obiettivi relativi alla sostenibilità dovranno essere integrati nel piano industriale, nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché nelle politiche di remunerazione;

5. Approccio neutrale – il nuovo Codice professa espressamente neutralità rispetto al modello societario concretamente adottato dalle società quotate: tradizionale con consiglio di amministrazione e collegio sindacale; “one-tier” rappresentato in Italia dal modello monistico; “two-tier” che include per le società italiane il modello dualistico. Leggiamo questa affermazione come un ulteriore tentativo di stimolare l’utilizzo dei modelli monistico o dualistico, più comprensibili per gli investitori istituzionali esteri, tuttavia fino ad oggi scarsamente utilizzati nella prassi dalle società quotate italiane, che continuano a rifugiarsi nel più familiare sistema tradizionale.

La neutralità dell’approccio del Comitato è stato ad esempio declinata attraverso l’eliminazione (i) del riferimento al “consiglio di amministrazione”, sostituito in tutto il Codice con la locuzione “organo di amministrazione” e (ii) dell’articolo del previgente Codice di Autodisciplina dedicato ai Sindaci;

6. Ruolo dell’organo di amministrazione – il ruolo dell’organo di amministrazione nel contesto del nuovo Codice risulta ampliato più funzionale allo stimolo dei soci.

In particolare, il Comitato raccomanda che l’organo amministrativo elabori motivate proposte all’assemblea in relazione a:

  1. scelta e caratteristiche del modello societario (tradizionale, monistico o dualistico);
  2. dimensione, composizione e nomina dell’organo di amministrazione e durata in carica dei suoi componenti;
  3. articolazione dei diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni;
  4. percentuali stabilite per l’esercizio delle prerogative poste a tutela delle minoranze.

Inoltre, tra i princìpi del Codice si legge che l’organo amministrativo cura il processo di nomina e di successione degli amministratori, affinché sia trasparente e funzionale a realizzare la composizione ottimale dell’organo amministrativo.

A tal fine, il Comitato raccomanda che l’organo amministrativo, coadiuvato dal comitato nomine, si occupi tra l’altro di:

  1. presentare l’eventuale lista dell’organo amministrativo uscente, per l’elezione del nuovo organo amministrativo; e
  2. predisporre, aggiornare e attuare l’eventuale piano per la successione del CEO e degli altri amministratori esecutivi;

7. Ruolo del Presidente – Nel nuovo Codice il Presidente assume un ruolo centrale nella gestione dell’organo amministrativo.

In particolare, il Presidente è tenuto a :

    1. svolgere attività di raccordo tra gli amministratori esecutivi e non esecutivi;
    2. curare l’efficace funzionamento dei lavori consiliari;
    3. sottoporre all’approvazione del board medesimo, d’intesa con il CEO, una politica per la gestione del dialogo con la generalità degli azionisti, assicurando una adeguata informativa al board sullo sviluppo e sui contenuti significativi del dialogo intervenuto con tutti gli azionisti.

Il Codice inoltre raccomanda che il Presidente, con l’ausilio del segretario, curi:

  1. che l’informativa pre-consiliare e le informazioni fornite durante le riunioni siano idonee a consentire agli amministratori di agire in modo informato nello svolgimento del loro ruolo;
  2. che l’attività dei comitati consiliari con funzioni istruttorie, propositive e consultive sia coordinata con l’attività dell’organo di amministrazione;
  3. d’intesa con il chief executive officer, che i dirigenti della società e quelli delle società del gruppo che ad essa fa capo, i responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengano alle riunioni consiliari, anche su richiesta di singoli amministratori, per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all’ordine del giorno;
  4. che tutti i componenti degli organi di amministrazione e controllo possano partecipare a iniziative finalizzate a fornire loro un’adeguata conoscenza dei settori di attività in cui opera la società, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, affinché possano applicare i principi per una corretta gestione dei rischi e del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento;
  5. l’adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione dell’organo di amministrazione, con il supporto del comitato nomine.

 

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In sintesi, ci pare che la verifica effettuata dal Comitato in relazione alla concreta applicazione delle raccomandazioni del vecchio Codice di Autodisciplina, sia stato tradotto nel pregevole sforzo di rendere le strutture di governance raccomandate nel nuovo Codice più a misura per le società quotate italiane (si veda ad esempio l’introduzione del concetto di proporzionalità delle raccomandazioni).

Al contempo, però, va rilevato come: (i) alcune raccomandazioni esistenti siano state molto rinforzate (una su tutte il ruolo del presidente del board); (ii) altre raccomandazioni, precedentemente solo auspicate, siano state chiaramente esplicitate (ad esempio il piano di successione degli amministratori esecutivi); e, infine, (iii) alcune raccomandazioni mirino ad allineare il sistema di governance delle società quotate in Italia ad alcune best practice internazionali (ad esempio, il presidente del board qualificabile come indipendente e il riconoscimento del ruolo del segretario del board).

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