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L’ISC nei contratti di mutuo: quale la sua funzione?

Con sentenza n. 5183 del 25 marzo 2021, il Tribunale di Roma – XVII Sez. Civile – si è nuovamente pronunciato in tema di indicatore sintetico di costo (ISC), in continuità con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito.

Nella controversia sottoposta al giudice capitolino relativa ad un contratto di mutuo, l’attore deduceva l’indicazione di un ISC inferiore rispetto a quello effettivamente applicato e, per l’effetto, domandava di accertare e dichiarare la nullità della clausola sugli interessi corrispettivi prevista nel contratto di mutuo e la conseguente applicazione del tasso di interesse dei Buoni Ordinari del Tesoro.

Il Tribunale di Roma, nel rigettare le domande attore, ha aderito all’orientamento secondo cui l’ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo esso unicamente una funzione informativa finalizzata a rendere edotto il cliente del costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Conseguentemente l’eventuale erronea quantificazione dell’ISC non comporta una maggiore onerosità del finanziamento, non essendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario.

A conferma della suddetta impostazione, il Tribunale di Roma ha rilevato che nella normativa di riferimento non è prevista la sanzione di nullità per difformità dell’ISC indicato nel contratto di mutuo, a differenza di quanto previsto dall’art. 125 bis, comma 6 TUB per i contratti di credito al consumo.

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