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Società con due soci al 50%: in caso di stallo il Tribunale nomina il liquidatore

Fondare una società con due soci al 50% ciascuno è una via che appare spesso “equilibrata” per avviare una nuova avventura imprenditoriale. I due soci si sentono “alla pari” ed è naturale dividere a metà il capitale, oltre che oneri ed onori della gestione aziendale. Tuttavia, se malauguratamente i due soci incorrono in un dissidio sulla gestione della società, il rischio di stallo è molto rilevante.  Per chi non è un operatore del diritto è facile ignorare che il codice civile stabilisce che l’impossibilità di funzionamento ed anche la continuata inattività dell’assemblea dei soci costituisce una automatica causa di scioglimento con conseguente messa in liquidazione della società. Ad esempio, situazioni di questo tipo si verificano se i soci non trovano un accordo sul contenuto della bozza di bilancio e l’assemblea non viene convocata per la approvazione ovvero, se convocata, i soci votano in contrasto tra loro e quindi non viene assunta una delibera valida. In casi simili, il Tribunale ha il potere di accertare lo scioglimento della società e nominare un liquidatore. Se, come capita non di rado, in tali contesti il liquidatore nominato scopre che la società non ha i fondi necessari a provvedere ai costi di liquidazione dovrà segnalare al Tribunale se la società sia sottoponibile a fallimento, come evidenziato recentemente dal Tribunale di Milano in una recente ordinanza.

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