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Diritto del comproprietario di quote di ispezione dei documenti sociali

Il Tribunale civile di Milano, sez. specializzata in materia di impresa ha rigettato il reclamo proposto dalla società convenuta. Il Collegio ha ritenuto di confermare l’ordinanza già resa in prima istanza affermando il principio secondo cui il comproprietario di quote di s.r.l. può agire ai sensi dell’art. 2476, II° comma, c.c., anche singolarmente senza il consenso del rappresentante comune della massa ereditaria. Il Tribunale ha ritenuto che il coerede, comproprietario di quota societaria indivisa, ha una legittimazione diretta all’esercizio dei diritti pertinenti ai beni sotto il profilo conservativo, quale quello di cui all’art. 2476, II° comma, c.c.

Il Collegio ha dunque ritenuto che la disciplina di cui all’art. 2468, ultimo comma, c.c., che prescrive l’esercizio dei diritti dei comproprietari della quota solo attraverso il loro rappresentante comune, non è compatibile con la struttura prettamente individuale del potere di controllo del socio di s.r.l. e, di conseguenza, incompatibile con una legittimazione esclusiva del rappresentante comune all’esercizio di tale potere.

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