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La Cassazione si pronuncia in tema di efficacia della costituzione del pegno su quote di s.r.l.

Ai fini dell’efficacia del trasferimento nei confronti della società, “la formalità rilevante è la vera e propria iscrizione nel registro delle imprese, non il mero deposito dell’atto di trasferimento“: formalità che si pone dunque come criterio generale di efficacia (e opponibilità) delle vicende (in senso ampio) circolatorie delle quote di s.r.l.. Questo il contenuto della recentissima decisione della Cassazione, sez. I, 27/11/2019, n.31051 in materia di costituzione del pegno su quote di s.r.l.

Riprendendo ancora le parole della Cassazione, non è possibile assegnare peso determinante all’avvenuto “deposito” presso il registro delle imprese per l’effettivo completamento della fattispecie costitutiva del pegno su quote.

Tutti gli operatori dovranno tenere conto in futuro di questa importante pronuncia.

Download allegati: Cassazione_civile_sez._I,_27_11_2019_n._31051.pdf

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