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Novità in tema di diritto societario portate dal Decreto Liquidità

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (“Decreto Liquidità”) introduce nuove norme in materia di diritto societario, al fine di supportare le imprese italiane nell’attuale quadro di “emergenza e crisi economica di dimensioni eccezionali determinato dall’epidemia di COVID-19” (Relazione illustrative – commento all’art. 6 del Decreto Liquidità).

In tale ottica, con il citato decreto legge, il governo interviene sulle seguenti materie:

(a) Crisi d’Impresa. Posticipazione al 1 settembre 2021 della data di entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa (d.lgs. 14/2019). Occorre notare come norme molto rilevanti che incidono sulle responsabilità degli amministratori, quale il riformato art. 2086 c.c. (L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale) siano già in vigore e l’attuale decreto non ne posticipi l’efficacia.

(b) Capitalizzazione delle società. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data, non si applicano (i) alle s.p.a. l’art. 2446, commi secondo e terzo e alle s.r.l. l’art. 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, i quali prevedono, in caso di riduzione di capitale per perdite oltre il terzo, protrattasi sino all’esercizio successivo a quello in cui la riduzione si è verificata, l’obbligo di riduzione del capitale medesimo e (ii) alle s.p.a. l’art. 2447 e alle s.r.l. l’art 2482-ter c.c. che prevedono, in caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, l’obbligo di convocare l’assemblea per ridurre il capitale e aumentarlo ad una cifra non inferiore al minimo. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile (in materia di società cooperative).  Ricordiamo come norme simili erano state introdotte anche prima del Covid per le start-up innovative, sebbene per motivazioni differenti.

(c) Redazione dei bilanci. In aggiunta alla disposizione in tema di posticipazione della data di approvazione dei bilanci di cui al “Cura Italia”, il Governo detta norme volte a disciplinare i principi da seguire per la redazione dei bilanci. In particolare, nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020 (nonché per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati), la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020 (sul punto, qualche dubbio interpretativo sorge in merito ai bilanci chiusi prima del 23 febbraio 2020 e non ancora approvati, per cui ci si chiede quali debbano essere gli effetti per quelle società che si trovavano già in uno stato di decozione prima del Covid). Il criterio di valutazione deve essere specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

(d) Finanziamento delle società. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 (in tema di s.r.l.) e 2497 quinquies (in tema di finanziamenti nell’attività di direzione coordinamento) del codice civile, i quali equiparano sostanzialmente a capitale, prevedendone la postergazione del rimborso, i finanziamenti effettuati dal socio in situazioni di eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento .

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