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Sulla validità delle clausole vessatorie che, al momento della sottoscrizione, risultavano illeggibili

Con l’ordinanza n. 3307 del 12.02.2018, la Suprema Corte di Cassazione si è recentemente espressa in merito alla validità delle clausole vessatorie nel caso in cui le medesime risultino illeggibili (nel caso concreto si trattava di clausola di deroga alla competenza territoriale del giudice), chiarendo che, qualora le stesse siano riportate in moduli o formulari appositamente predisposti al fine di disciplinare in modo uniforme determinati rapporti, la difficile o impossibile comprensione delle clausole per motivi di natura tipografica impone al contraente l’onere di vigilare affinché non vengano apposte firme “ad occhi chiusi”.

In altre parole, riprendendo alla lettera l’art. 1341 co. 1, si ritiene che, al momento della conclusione del contratto, quest’ultimo le abbia “conosciute” o piuttosto che “avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”.

Nel caso sottoposto al vaglio del giudice di legittimità, in particolare, figuravano ulteriori elementi tali da indurre a ritenere che il ricorso presentato fosse del tutto pretestuoso. Ad esempio, la società che aveva predisposto il contratto ne aveva depositato una copia perfettamente leggibile in corso di giudizio di appello e nel corso di tale procedimento non ne era mai stato contestato il contenuto.

Prescindendo da elementi contingenti, in conclusione, con la presente pronuncia la Suprema Corte, ribadendo quanto già statuito da una sentenza risalente nel tempo (sentenza 11 ottobre 1973, n. 2562), ha inteso responsabilizzare i contraenti deboli, in modo tale da evitare che vengano instaurate cause pretestuose sul rilievo di una ingiustificata presunzione di mancata conoscenza delle clausole vessatorie per l’asserito insufficiente rilievo tipografico o, a maggior ragione, per la scarsa leggibilità delle stesse.

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