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Imprese Sociali – Nuove modalità di iscrizione al registro imprese

Pubblicato il decreto interministeriale che disciplina le modalità di iscrizione delle imprese sociali nel registro delle imprese. Il decreto all’articolo 2 stabilisce come le imprese sociali, cosi come definite dal D.Lgs 112/17,  dovranno depositare presso l’ufficio del registro delle imprese competente, l’atto costitutivo e lo statuto ed ogni successiva modifica,  il bilancio di esercizio, il bilancio sociale ed ogni altro documento previsto dalla normativa vigente.

Per i gruppi di imprese sociali, invece, “le indicazioni di cui all’articolo 2497-bis, commi 1 e 2, del codice civile, oltre all’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti in forma consolidata di cui alle lettere b) e c)”.

Inoltre gli atti costitutivi delle imprese sociali dovranno prevedere, salve disposizioni più restrittive relative alla forma giuridica in cui l’impresa è costituita, la nomina di uno o più sindaci in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Da segnalare come per l’attribuzione dei codici di attività verrà utilizzata la classificazione ICNPO (International Classification of Non Profit Organizations), elaborata dalle Nazioni Unite nel 2003, unitamente alla classificazione NACE_Ateco.

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