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Opera architettonica: il progetto preliminare trasfuso in quello definitivo resta autonomamente tutelabile

In tema di diritto d’autore il progetto architettonico preliminare che si connoti come opera dell’ingegno, in quanto frutto di creatività ed assistito da novità ed originalità, anche se trasfuso nel progetto definitivo, conserva il diritto ad essere tutelato quando venga utilizzato autonomamente, anche a fini espositivi”.

Con questo principio – affermato per motivi di interesse generale, ai sensi dell’art. 363, co. 3, c.p.c., posto che non il ricorso è stato dichiarato inammissibile – la Corte di Cassazione (ordinanza n. 15158 del 11/06/2018) ha chiarito che il progetto di un’opera architettonica (che consta solitamente di una fase preliminare, una definitiva ed una esecutiva nel corso delle quali il disegno può subire modifiche anche sostanziali) è meritevole di tutela anche laddove modificato ed elaborato da un soggetto diverso dall’autore dell’opera originaria. Nel caso specifico, il progetto preliminare realizzato dal ricorrente era stato elaborato da altro architetto al quale l’opera era poi stata attribuita in toto, pretermettendo la paternità dell’autore originario sull’opera dell’ingegno.

La Corte di Cassazione, censurando la statuizione della Corte territoriale secondo cui il progetto definitivo avrebbe sostituito quello preliminare, ha affermato che la rielaborazione e l’inglobazione nella progettazione definitiva non escludono il diritto di rivendicarne la paternità e di richiederne la connessa tutela ove il progetto preliminare abbia continuato comunque ad essere autonomamente utilizzato senza l’indicazione della originale paternità.

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