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La condanna ex D. Lgs. 231/2001 dell’ente non può derivare in automatico dalla condanna della persona fisica che ha c...

La Corte di Cassazione con sentenza n. 43656/2019 ha annullato con rinvio la sentenza di condanna pronunciata a carico di un ente ex D. Lgs. 231/2001 nell’ambito del processo relativo all’infortunio di un lavoratore, ribadendo l’autonomia della responsabilità dell’ente rispetto a quella della persona fisica autrice del reato.

La Suprema Corte ha affermato, infatti, che il Giudice di merito, per ritenere sussistente la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001, debba verificare preliminarmente se il reato sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente indicando puntualmente quale interesse o vantaggio sia stato ravvisato nella condotta contestata.

Al Giudice di merito compete, inoltre, l’accertamento circa l’esistenza di un Modello di organizzazione e gestione, la sua conformità alla legge ovvero al D. Lgs. 231/2001 e la sua efficace attuazione, prima della commissione del fatto.

In altri termini, la condanna dell’ente ex D. Lgs. 231/2001 non può derivare in automatico dalla condanna della persona fisica che ha commesso il fatto, dovendo viceversa il Giudice motivare in ordine agli ulteriori requisiti posti a fondamento della responsabilità amministrativa degli enti.

Download allegati: 3467-10-Cassazione_43656_2019.pdf

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