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Appalti Labour Intensive – lo schema di certificazione dei requisiti di esenzione ex art. 17.bis, comma 5 D.lgs 241/19...

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 54730/2020 ha predisposto lo schema per il rilascio del certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 17-bis, comma 5, del d.lgs 241/1997.

A fronte del rilascio del suddetto certificato, su istanza ed a favore dell’impresa appaltatrice, l’impresa committente, negli appalti labour intensive, non sarà tenuta agli stringenti controlli previsti dalla suddetta normativa in merito alla verifica dell’effettività del versamento delle ritenute fiscali relative alle remunerazioni corrisposte ai dipendenti impegnati nel medesimo appalto.

Si ricorda che sono considerati appalti labour intensive gli affidamenti di servizi (i) con corrispettivo annuale superiore ad euro 200.000 (ii) aventi ad oggetto prestazioni caratterizzate da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente (iii) con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili. Il committente dovrà richiedere prova del versamento delle ritenute, confrontando il dato con le prestazioni svolte a proprio favore dal personale coinvolto nell’appalto e con riferimento al tempo impiegato sulla medesima commessa. La disciplina non si applica qualora l’impresa appaltatrice sia in possesso dei seguenti requisiti, accertati con cadenza quadrimestrale attraverso la certificazione in oggetto (Durc Fiscale): a) esercizio ultra triennale dell’attività d’impresa, in regola con gli obblighi dichiarativi e versamenti nell’ultimo triennio per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime; b) assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Si tratta di una certificazione esente da imposta di bollo e tributi speciali, messo a disposizione a partire dal terzo giorno di ogni mese e con riferimento all’ultimo giorno del mese precedente; ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

Il Durc fiscale riporterà i dati identificativi del soggetto di imposta interessato e la certificazione del possesso, o meno, delle caratteristiche richieste dall’articolo 17 bis del decreto legislativo numero 214 del 1997.

Il certificato viene messo a disposizione dell’impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell’impresa. (per i grandi contribuenti sarà competente la Direzione Regionale). L’impresa (o un suo delegato) può segnalare all’ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L’ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro secondo tempi e modalità definiti d’intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l’ufficio procede all’emissione di un nuovo certificato.

Lo schema di certificato e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it

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