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Decreto Dignità: chiarimenti ministeriali su contratto a termine e somministrazione

Il Ministero del Lavoro ha diramato la Circolare n. 17 del 31/10/2018, al fine di chiarire alcuni dubbi interpretativi afferenti la nuova disciplina dei contratti a termine e dei contratti di somministrazione (come introdotta dal D.L. 87/18, conv. dalla L. 96/18).

 

Sulla nuova disciplina dei contratti a termine

In particolare, nella suddetta circolare il Ministero ha ribadito che le modifiche alla disciplina previgente riguardano: “in primo luogo la riduzione da 36 a 24 mesi della durata massima del contratto a termine determinato, con riferimento ai rapporti stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti o di periodi di missione in somministrazione a tempo determinato, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, indipendentemente dai periodi di interruzione“.

Sul punto il Ministero ha precisato che “le parti possono stipulare liberamente un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a 12 mesi, mentre in caso di durata superiore tale possibilità è riconosciuta esclusivamente in presenza di specifiche ragioni che giustificano un’assunzione a termine”.

Le condizioni che giustificano l’apposizione del termine al contratto sono rappresentate in via esclusiva da:

  • Esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività
  • Esigenze di sostituzione di altri lavoratori
  • Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Per stabilire se sussiste l’obbligo di inserimento della causale il Ministero ha chiarito che “si deve tener conto della durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine … considerando sia la durata di quelli già conclusi, sia la durata di quello che si intende eventualmente prorogare”.

Ne deriva, ad esempio, che qualora le parti abbiano già sottoscritto un primo contratto della durata di 10 mesi e decidano di proseguire il rapporto per ulteriori 6 mesi, la proroga, anche se intervenuta nell’ambito di un rapporto che ancora non ha superato i 12 mesi, dovrà comunque prevedere l’inserimento della causale (posto che il rapporto di lavoro avrà una durata complessiva comunque superiore al predetto limite di 12 mesi).

Sul rinvio alla contrattazione collettiva

La Circolare ha precisato che rimane invariata – in considerazione della mancata modifica dell’art. 19 co. 2 D.Lgs. 81/2015 – la possibilità in sede di contrattazione collettiva (nazionale, territoriale e aziendale) di derogare al limite massimo di 24 mesi.

Sul punto la Circolare ha chiarito che le previsioni contenute nei contratti collettivi stipulati prima del 14.7.2018 (e che già prevedono differenti limiti temporali) manterranno validità – pur in vigenza della norma – fino alla naturale scadenza dell’accordo collettivo.

Sui contributi addizionali

La Circolare precisa poi che a decorrere dal 14.7.18 il contributo addizionale a carico dal datore di lavoro (pari al 1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) è incrementato dello 0,5% in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato (anche in somministrazione).

Sulla somministrazione

L’art. 2 del D.L. 87/18, conv. dalla L. 96/18 ha esteso la disciplina del lavoro a termine anche alla somministrazione di lavoro a termine (restano tuttavia escluse le previsioni che riguardano le pause tra un contratto e l’altro – c.d. stop and go – la disciplina sui limiti quantitativi relativi al numero di contratti a termine in azienda e sui diritti di precedenza).

Da ciò ne consegue che il limite massimo di impiego per l’utilizzatore del medesimo lavoratore somministrato non può superare i 24 mesi (dovendosi considerare a tal fine, sia i periodi svolti con contratto a termine, sia quelli in cui sia stato impiegato in missione con contratto di somministrazione a termine, per lo svolgimento di mansioni dello stesso livello).

In caso di durata della somministrazione a termine per un periodo superiore a 12 mesi presso lo stesso utilizzatore o di rinnovo della missione (presso lo stesso utilizzatore), il contratto di lavoro stipulato dal somministratore con il lavoratore dovrà essere provvisto di motivazione (riferita alle esigenze dell’utilizzatore medesimo).

Al fine di tracciare alcune linee guida sul punto la Circolare chiarisce che:

  • In caso vi sia un precedente rapporto a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione del medesimo lavoratore presso lo stesso soggetto utilizzatore richiederà sempre l’indicazione delle motivazioni (in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo);
  • In caso vi sia un precedente rapporto a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una delle condizioni indicate all’art. 19 co. 1 D.Lgs. 81/2015
  • In caso vi sia un precedente periodo in somministrazione a termine fino a 12 mesi è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore con un contratto a termine per ulteriori 12 mesi (indicando la relativa motivazione).

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