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Contratti B2C e diritto di recesso: la Corte di Giustizia chiarisce le modalità con cui le informazioni devono essere f...

1. Introduzione

Mediante l’emanazione della Direttiva 2008/48/CE, da ultimo modificata ad opera del Regolamento (UE) 2019/1243 (di seguito, la “Direttiva”), sono state poste le basi per l’armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri dell’Unione Europea in materia di contratti di credito ai consumatori.

Tra gli obiettivi principali che la Direttiva si prefigge di conseguire, figurano l’armonizzazione dei contratti di credito e la necessità che i contratti stessi contengano tutte le informazioni necessarie esposte in maniera chiara e concisa, così da permettere ai consumatori di comprendere i diritti e gli obblighi sottostanti al contratto stesso (considerando 9 e 31 della Direttiva).

Come noto, il tema della trasparenza e comprensibilità delle obbligazioni contrattuali è comune a tutti i rapporti tra imprenditore e consumatore e travalica la semplice materia bancaria.

2. Il caso Kreissparkasse Saarlouis

La Corte di Giustizia UE, con la recente pronuncia del 26 marzo 2020 (causa C-66/19), ha affrontato il tema relativo alle informazioni da inserire in un contratto di credito ai consumatori e, più nel dettaglio, si è soffermata sui requisiti di trasparenza che devono caratterizzare i contratti disciplinati dalla Direttiva.

Nel caso di specie, JC, in qualità di consumatore, aveva stipulato con l’istituto di credito Kreissparkasse Saarlouis un contratto di mutuo assistito da garanzie reali. Nell’articolo del contratto che disciplinava il recesso, era stato inserito un mero richiamo alla disciplina del BGB (codice civile tedesco), la quale, a sua volta, rinviava ad altre disposizioni della normativa nazionale. Tale richiamo era di primaria importanza in quanto indicava la decorrenza del termine per esercitare il diritto di recesso da parte del consumatore.

Il Tribunale del Land Saarbrücken, cui aveva fatto riscorso JC al fine della precisazione del credito dallo stesso dovuto nei confronti di Kreissparkasse Saarlouis, aveva sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di Giustizia UE due questioni pregiudiziali, entrambe connesse all’interpretazione delle disposizioni contenute nell’art. 10 della Direttiva: (i) la prima concerneva i requisiti relativi alla decorrenza del periodo di recesso e il fatto che gli stessi dovessero considerarsi ricompresi all’interno delle informazioni obbligatorie da inserirsi all’interno del contratto di credito; (ii) la seconda riguardava la possibilità che l’informativa sul recesso potesse considerarsi chiara e concisa anche nel caso in cui le informazioni fossero indicate al consumatore mediante mero rinvio ad una norma nazionale.

 

3. I principi statuiti dalla Corte

La Corte di Giustizia ha statuito che:

  1. l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p) della Direttiva “dev’essere interpretato nel senso che le modalità di calcolo del periodo di recesso, previste dall’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva stessa, ricadono nelle informazioni che devono figurare, in modo chiaro e conciso, in un contratto di credito, in applicazione della disposizione medesima”;
  2. l’articolo 10, paragrafo 2, lettera p) della Direttiva “dev’essere interpretato nel senso che osta a che un contratto di credito, per quanto attiene alle informazioni di cui all’articolo 10 di tale direttiva, rinvii ad una disposizione nazionale facente a sua volta rinvio ad altre disposizioni della normativa dello Stato membro in questione”.

Mediante i sopracitati principi, la Corte è intervenuta condannando la prassi (assai diffusa) dell’inserimento, all’interno dei contratti “business to consumer”, di meri rinvii a disposizioni normative. Infatti, la Corte osserva come un consumatore non sia in grado di determinare la portata dell’impegno contrattuale e di valutare compiutamente gli elementi contenuti all’interno di un contratto di credito, qualora figurino dei rinvii a talune disposizioni di diritto nazionale.

Pertanto, la sentenza in commento riveste particolare importanza perché, oltre a ribadire l’ampia portata delle informazioni che devono essere fornite in maniera chiara e concisa in un contratto di credito ai consumatori, suggerisce, implicitamente, al fine di tutelare e di rendere maggiormente fruibili per il consumatore le disposizioni contrattuali, l’implementazione di una prassi di redazione contrattuale che eviti rinvii a disposizioni normative nazionali in luogo dell’esposizione delle informazioni che devono, invece, ritenersi necessarie per la corretta informazione del consumatore.

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