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Le linee guida della Commissione europea sui finanziamenti statali alle rotte aeree essenziali durante il COVID-19

1. La grave crisi del trasporto aereo

Il trasporto aereo è tra i settori che sta sopportando le maggiori ripercussioni economiche dovute all’epidemia di COVID-19.  Le restrizioni temporanee ai servizi aerei hanno portato a una riduzione dei voli in Europa di oltre l’80% rispetto allo stesso periodo del 2019 e gli aeroporti stanno subendo una riduzione delle operazioni del 75%. Considerato che il 50% del trasporto aereo di merci avviene all’interno degli aeromobili adibiti al trasporto passeggeri, anche questo traffico sta subendo una drastica riduzione.

Gli Stati membri in questa fase sono chiamati a garantire una connettività minima, in particolare, con le aree periferiche e meno servite dei rispettivi territori (ad es. con le isole) e che non beneficiano, con le medesime caratteristiche, di modalità di trasporto alternative.

A tal fine, le linee guida dettate dalla Commissione europea si concentrano:

  • sulle modalità per l’affidamento di servizi aerei finanziati dallo Stato;
  • sulla possibilità di modifica dei contratti di servizio pubblico già esistenti;
  • sulle forme e modalità di compensazione/finanziamento statale, a condizione che siano temporanee e giustificate dall’eccezionalità del momento.

 

2. Le norme dell’Unione sui finanziamenti statali alle rotte aeree essenziali

Gli Stati membri dispongono già di un chiaro quadro normativo per poter finanziare tali rotte allo scopo di non violare le regole comunitarie sugli aiuti di Stato e rispettare, nella selezione dei vettori, principi di trasparenza, proporzionalità e non discriminazione (Regolamento (CE) 1008/2008). È questo, tuttavia, un quadro normativo complesso e articolato in quanto pensato per consentire l’erogazione di finanziamenti statali in un contesto di libero mercato dei trasporti aerei, molto competitivo e in parte servito da vettori low cost che, tuttavia, non offrono continuità e frequenze tali da garantire ai residenti i medesimi vantaggi di coloro che risiedono nelle zone centrali e più appetibili commercialmente.   

Con le linee guida in esame la Commissione nel prendere atto, da un lato, che gli Stati sono chiamati ad attivare in tempi rapidi tali servizi e, dall’altro, che le norme comunitarie al riguardo implicano tempi e modi incompatibili con l’attuale situazione, indica l’approccio che le autorità di governo dovrebbero adottare per non violare le norme europee in tema di libera concorrenza e divieto di aiuti di Stato.

 

3. Temporaneità delle misure di finanziamento

Dalle indicazioni della Commissione emerge con chiarezza che questi orientamenti sono soltanto temporanei e che, in ogni caso, rimangono saldi i principi comunitari in materia di aiuti di Stato. Forme di finanziamento possono essere introdotte a favore di aeroporti situati in aree periferiche e nelle isole per garantire servizi essenziali e a favore dei vettori aerei impegnati nel garantire i servizi essenziali di collegamento con tali aree (c.d. Oneri di Servizio Pubblico – OSP).

In quest’ultimo caso, la Commissione ha preso atto della necessità di poter finanziare sia rotte che già assegnate e che beneficiavano di forme di finanziamento statale ma la cui continuità potrebbe essere venuta meno per incapacità del vettore di continuare i servizi, sia nuove rotte.

 

4. Finanziamenti per rotte aeree già precedentemente assegnate ad un vettore aereo

Nell’ipotesi di rotte già finanziate prima del COVID-19 e dove il vettore selezionato non è più in grado di garantire i servizi di trasporto, lo Stato membro può assegnare tali rotte a un diverso vettore senza dover indire una gara d’appalto, ma attraverso una procedura negoziata. L’assegnazione senza gara non preclude la possibilità di modificare le condizioni del preesistente contratto di servizio pubblico alle seguenti condizioni:

  • necessità di modifiche determinata dall’attuale situazione;
  • se la modifica non altera la natura generale del contratto;
  • la compensazione finanziaria non dovrebbe superare la differenza tra i ricavi medi osservati durante i mesi selezionati (Gen. – feb. 2020) e la struttura dei costi. Il compenso terrà conto della variazione delle frequenze e degli eventuali costi variabili.

In base alle norme sugli appalti pubblici, tali modifiche sono possibili ma devono rispettare principi di necessità e proporzionalità (e dunque non introdurre meccanismi di sovra compensazione a favore dei vettori) e devono essere limitate al massimo a un periodo di tre-sei mesi e, in ogni caso, non andare oltre il 31 dicembre 2020.

 

5. Finanziamenti per nuove rotte

Per le rotte gestite in regime di libera concorrenza prima dell’epidemia di COVID-19 ed ora non più servite, la Commissione ritiene che possano essere assegnate ai vettori aerei nuove rotte finanziate dagli Stati membri per un periodo di tre-sei mesi e, comunque, sino al 31 dicembre 2020. Il contratto può essere prorogato laddove dovesse persistere l’epidemia. Nell’assegnazione di tali rotte gli Stati devono rispettare criteri di essenzialità (ovvero valutare attentamente che tali rotti non siano/possano essere servite dal mercato, valutazione a ben riflettere assai difficile in questa fase) e introdurre frequenze minime garantite, tenendo conto di un load factor più basso causato dall’epidemia.

Per l’assegnazione delle nuove rotte dovrebbero applicarsi le norme sulle procedure pubbliche del codice degli appalti. Tuttavia, si applicherà l’art. 32 comma 2 della direttiva n. 24/2014 che in casi di estrema urgenza, come quella generata dall’epidemia, consente, l’affidamento senza effettuare gara d’appalto (e senza preventiva pubblicizzazione in GUUE) ma con procedura negoziata, previo assenso dello Stato membro.

Con riguardo alla compensazione, ovvero al finanziamento che lo Stato può erogare per le rotte, vale il principio espresso nel paragrafo precedente.

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