Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Appalti pubblici e Covid-19: gli orientamenti della Commissione europea

La Commissione europea ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Unione europea del 1.4.2020 gli orientamenti comunitari sull’utilizzo degli appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi da Covid-19.

Dopo avere evidenziato che la crisi sanitaria causata da Covid-19 richiede soluzioni rapide e intelligenti, considerato che determinate catene di approvvigionamento sono interrotte proprio nel momento in cui gli acquirenti pubblici degli Stati membri devono garantire la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale, di forniture mediche e di infrastrutture ospedaliere e informatiche, la Commissione indica le opzioni e i margini di manovra possibili secondo la disciplina UE degli appalti pubblici.

In particolare, la Commissione considera che la diffusione del COVID19 integra tout court le condizioni di emergenza, urgenza e imprevedibilità che consentono di ricorrere a procedure d’affidamento in via d’urgenza, sia per le modalità procedurali, sia per abbreviare i termini di gara.A livello europeo, la Commissione e gli Stati membri hanno già intensificato gli sforzi avviando azioni congiunte per appalti relativi a varie forniture mediche.

 

Read more

*** *** ***

  1. Opzioni disponibili

Tra le soluzioni percorribili segnalate dalla Commissione vi sono:

  • in primo luogo, in caso di urgenza, la considerevole riduzione dei termini per accelerare le procedure aperte o ristrette;
  • il ricorso ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione;
  • l’aggiudicazione diretta a un operatore economico preselezionato, purché l’unico in grado di consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza.

La Commissione sottolinea altresì che il quadro dell’UE conferisce agli acquirenti pubblici piena facoltà di interagire con il mercato e di impegnarsi in attività di matchmaking (incontro tra domanda e offerta).

Inoltre, gli acquirenti pubblici possono avvalersi di strumenti digitali innovativi per suscitare un ampio interesse fra gli operatori economici in grado di proporre soluzioni alternative. Potrebbero, ad esempio, organizzare eventi hackathon per trovare nuove soluzioni che consentano di riutilizzare le mascherine protettive dopo idonea pulizia, per promuovere idee su come proteggere in modo efficace il personale

 

2. Scelta delle procedure e dei termini a norma del quadro dell’UE in materia di appalti pubblici, soprattutto in casi di urgenza e di estrema urgenza

L’amministrazione aggiudicatrice può scegliere di aggiudicare l’appalto seguendo una procedura aperta o ristretta (articolo 26, paragrafo 2, della direttiva).

Casi di urgenza

In casi di urgenza che non consentono di rispettare i termini minimi applicabili in circostanze normali, le amministrazioni aggiudicatrici possono ridurre i termini applicabili a una procedura di appalto aperta o ristretta in linea con la direttiva.                                                              

Procedura

Termini minimi regolari

Termini minimi ridotti

Procedura aperta

35 giorni

15 giorni

Procedura ristretta (fase 1: domanda di partecipazione)

30 giorni

15 giorni 

Procedura ristretta (fase 2: presentazione dell’offerta)

30 giorni

10 giorni   

 

Casi di estrema urgenza — Procedura negoziata senza previa pubblicazione

Con la «procedura negoziata senza previa pubblicazione», il diritto dell’Unione fornisce un ulteriore strumento che consentirà una più rapida aggiudicazione degli appalti in modo da soddisfare le esigenze connesse alla pandemia di Covid-19.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l’estrema urgenza non sono in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici» (articolo 32, paragrafo 2, lettera c), della direttiva).

Ogni amministrazione aggiudicatrice dovrà valutare se siano soddisfatte le condizioni per il ricorso a tale «procedura negoziata senza previa pubblicazione» e dovrà giustificare la scelta di detta procedura in una relazione unica.

Nella valutazione individuale di ogni singolo caso devono essere soddisfatti i criteri cumulativi illustrati qui di seguito.

Eventi imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice in questione

Il numero di pazienti Covid-19 che hanno bisogno di cure mediche cresce quotidianamente e un ulteriore aumento è atteso fino a quando non sarà stato raggiunto il picco.

Tali eventi e i relativi sviluppi specifici devono essere considerati imprevedibili per qualunque amministrazione aggiudicatrice. Le esigenze specifiche degli ospedali e di altre istituzioni sanitarie in relazione alla fornitura di cure, dispositivi di protezione individuale, ventilatori polmonari, posti letto supplementari e infrastrutture ospedaliere e di terapia intensiva aggiuntive, comprese tutte le attrezzature tecniche, non potevano certamente essere previste e pianificate in anticipo e dunque costituiscono un evento imprevedibile per le amministrazioni aggiudicatrici.

Impossibilità di rispettare i termini di scadenza generali a causa dell’estrema urgenza

È fuor di dubbio che le esigenze immediate degli ospedali e delle istituzioni sanitarie (forniture, servizi e lavori pubblici) devono essere soddisfatte con la massima celerità possibile.

 

Nesso di causalità tra l’evento imprevedibile e l’estrema urgenza

Per rispondere alle esigenze immediate degli ospedali e delle istituzioni sanitarie in tempi molto brevi non può essere ragionevolmente messo in dubbio il nesso di causalità con la pandemia di Covid-19.

Utilizzate unicamente per colmare la lacuna fino a quando non sarà possibile trovare situazioni più stabili

Le procedure negoziate senza previa pubblicazione possono dare la possibilità di soddisfare le esigenze immediate. Servono a colmare la lacuna fino a quando non sarà possibile trovare soluzioni più stabili, quali contratti quadro di forniture e servizi aggiudicati tramite procedure regolari (comprese quelle accelerate). 

 

Dipartimento di diritto amministrativo di R&P Legal

Leave a comment