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Colpa e responsabilità medica: in vigore la legge che ha introdotto il nuovo art. 590 sexies c.p.

La l. 8 marzo 2017 n. 24 in vigore dal 1 aprile 2017 (recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”) ha previsto, tra l’altro, l’inserimento nel codice penale dell’art. 590 sexies. In relazione ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi nell’esercizio della professione sanitaria, la nuova norma stabilisce che “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

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