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Il sequestro preventivo di siti e pagine web

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, il 26 aprile 2020, ha disposto il sequestro di diversi canali Telegram – conosciuta piattaforma di messaggistica istantanea – attraverso i quali venivano abusivamente divulgate copie digitali di noti quotidiani.

Per far fronte a tale fenomeno è stato anche richiesto l’intervento dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) che ha sollecitato l’intervento (purtroppo avvenuto solo parzialmente) dello stesso Telegram condividendo di fatto l’apprensione degli editori. Stando ad alcune stime, tale evento potrebbe comportare danni all’editoria quantificabili in circa 670.000€ al giorno.

Nello specifico, nel provvedimento della Procura di Bari, si ipotizzano quattro fattispecie di reato nei confronti di soggetti ancora in corso di identificazione, e precisamente: 1) accesso abusivo a sistema informatico; 2) furto; 3) violazione della legge sul diritto d’autore; 4) riciclaggio.

Pertanto, sulla base di un costante orientamento giurisprudenziale, è possibile disporre il sequestro preventivo di siti e pagine web mediante il loro “oscuramento”, vale a dire intimando il fornitore dei relativi servizi di connettività o il soggetto in possesso della risorsa elettronica, di effettuare tutte le operazioni tecniche necessarie per rendere non accessibile il sito o la singola pagina telematica.

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