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La particolare tenuità del fatto non si applica alla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001

La Corte Suprema di Cassazione, Sez. III Penale, con la sentenza n. 1420 del 15/01/2020 – in relazione al reato di cui all’art. 256 del D.Lgs. 152/2006 per l’esecuzione di attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da parte del legale rappresentante di una società – ha chiarito che non si può applicare la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p. alla responsabilità amministrativa degli enti (ex art. 25 undecies del D.Lgs. 231/2001 nel caso della società in commento) per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti che si trovano in posizioni apicali o da soggetti sottoposti all’altrui direzione.

Data la differenza tra responsabilità penale ed amministrativa, tale causa di esclusione della punibilità trova infatti applicazione solamente nel caso di realizzazione di un reato, se sussistono due condizioni: la particolare tenuità dell’offesa commessa e la non abitualità del comportamento. La responsabilità amministrativa dell’ente mira infatti a sanzionarne la colpa di organizzazione, riconoscendo nella realizzazione del reato il solo presupposto storico.

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