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Limiti al sequestro preventivo di denaro

La Cassazione (sent. n. 30414/2019, depositata il 10 luglio scorso) torna a delimitare il perimetro dei beni confiscabili, introducendo dei limiti al noto orientamento giurisprudenziale teso ad estendere l’ambito di applicazione della confisca e il novero dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) destinatari del vincolo. La vicenda riguarda un sequestro preventivo disposto sulle somme pervenute sui conti corrente della società il cui legale rappresentante era indagato per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false (art. 2 D.lgs. 74/2000).

La Corte ha preliminarmente ribadito i principi secondo cui, in primo luogo, è possibile disporre la confisca (quindi il sequestro preventivo) del profitto del reato fiscale (coincidente con il risparmio d’imposta) nei confronti della società, quando tale profitto sia nella disponibilità della persona giuridica (v. Cass. n. 10561/2014, Gruber); in secondo luogo, che nel caso in cui il profitto abbia ad oggetto somme di denaro, stante la natura fungibile di tale bene, si tratterà di confisca diretta e non per equivalente (v. Cass. n. 21617/2015, Lucci). Proprio in relazione a quest’ultimo punto, la sentenza in commento (aderendo ad un recente filone giurisprudenziale nell’ambito del quale si inserisce anche la sent. n. 6816/2019) ha introdotto una sorta di correttivo al principio secondo quale dalla natura fungibile del denaro discenderebbe la non necessarietà di provare un nesso di derivazione delle somme dal reato. In particolare, la Corte ha chiarito che nel caso in cui il denaro sia stato accreditato sui conti correnti della società dopo la consumazione del fatto o addirittura dopo l’esecuzione del sequestro, è necessario dimostrare che la disponibilità delle somme risulti collegata al risparmio di spesa ottenuto dal mancato versamento dell’imposta. Diversamente ragionando, la confisca andrebbe a colpire somme percepite dalla società ma non collegate cronologicamente all’illecito penale. In altri termini, è necessario dimostrare l’esistenza di un rapporto di derivazione causale, anche indiretta, tra le somme confiscabili e il reato.   

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