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Consenso dei minori e obblighi di maggiori cautele in capo ai titolari del trattamento: novità del D.Lgs. 10 agosto 201...

Il decreto legislativo 101/2018 all’art. 2 quinquies disciplina il consenso del minore in relazione ai servizi della società dell’informazione.

Come noto l’art. 8.1 del Regolamento GDPR aveva indicato nei 16 anni la liceità del consenso prestato dal minore, demandando agli Stati membri la possibilità di stabilire un’età inferiore, nei limiti dei 13 anni, come ha poi fatto il legislatore italiano.

Il decreto, però, precisa come in tali ipotesi “il titolare del trattamento redige con linguaggio particolarmente chiaro e semplice, conciso ed esaustivo, facilmente accessibile e comprensibile dal minore, al fine di rendere significativo il consenso prestato da quest’ultimo, le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento che lo riguardi.

La norma sembra dunque imporre al titolare del trattamento particolari cautele (e, dunque obblighi) nelle ipotesi in cui a prestare il consenso sia un minore infraquattordicenne, specie nell’informativa che dovrà essere resa.

La particolare attenzione imposta al Titolare nel trattare i dati dei minori e soprattutto nel raccogliere il loro consenso, peraltro, era già stata in parte suggerita dal WP Art. 29 nelle “Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679” aggiornate al 6 febbraio 2018, che avevano analizzato nel dettaglio i casi in cui tra le finalità del trattamento vi fosse anche la profilazione.

Il Gruppo di Lavoro aveva già sottolineato come “Dato che i minori rappresentano un gruppo più vulnerabile della società, le organizzazioni [recte: imprese] dovrebbero, in generale, astenersi dal profilarli per scopi di marketing. I minori possono essere particolarmente vulnerabili nell’ambiente online e più facilmente influenzabili dalla pubblicità comportamentale … L’età e la maturità del minore possono influenzarne la capacità di comprendere la motivazione che sta alla base di tale tipo di marketing o le sue conseguenze”, suggerendo di limitare quindi le finalità del trattamento dei dati raccolti presso i minori.

Sarà interessante, quindi, vedere quali saranno le misure poste in essere dai Titolari del trattamento al fine di ottenere un consenso legittimo ed informato, orientato proprio ai minori e se, nelle more, verranno create dal Garante delle Linee Guida sul punto.

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