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Coronavirus e coppie in crisi: quando ci si potrà separare?

Il Consiglio Nazionale Forense, lo scorso 24.4.2020, ha comunicato ai Presidenti dei consigli dell’Ordine degli avvocati e delle Unioni regionali forensi le linee giuda per lo svolgimento dei procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza Covid-19.

Nei prossimi mesi di maggio e giugno sarà ancora necessario evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone, ciò anche negli Uffici Giudiziari.

Tuttavia, va considerato che l’attuale situazione non può protrarsi ulteriormente. Sono rimaste sospese le vite di molte coppie in crisi: vi sono, infatti, molti casi in cui la definizione dei rapporti tra moglie e marito è pronta per essere attuata, ma manca la formalizzazione della separazione; ma ci sono anche coppie che hanno bisogno dell’intervento del Giudice per poter regolamentare i loro rapporti, perché non riescono a raggiungere un accordo.

Occorre, quindi, una ripresa che permetta di risolvere situazioni di convivenza divenuta intollerabile e cristallizzata dall’epidemia.

A partire da queste considerazioni, che rispecchiano una situazione che attraversa tutta l’Italia e che spesso coinvolge minori, da tutelare sopra ogni altro soggetto, il CNF prende posizione. Arrivano, quindi, le linee guida in relazione ai procedimenti in materia di famiglia che, tenendo conto – limitatamente al periodo di emergenza e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020 – dell’eccezionalità della situazione, propongono come permettere alle coppie di formalizzare il proprio allontanamento senza attendere oltre.

Di seguito, in via sintetica, alcuni punti rilevanti delle linee giuda, tra cui la celebrazione dell’udienza da remoto.

Procedimenti di natura consensuale

  • Fino alla cessazione della fase emergenziale è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c.;
  • i difensori – a causa dell’emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale – potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta;
  • in tal caso i difensori (…) ventiquattro ore prima della c.d. udienza virtuale, dovranno trasmettere per via telematica al Presidente una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest’ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna – stante l’emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n.18/2020 – dichiara con atto separato: – di essere perfettamente a conoscenze delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza; – di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all’alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente; – di non volersi conciliarsi (solo in caso di separazione e divorzio); – di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
  • a seguito di detta espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l’omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi).

Procedimenti di natura contenziosa

La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., comma 4, Legge n. 898/1970 e succ. modif.) comporta che la scelta di celebrazione dell’udienza tramite collegamento da remoto possa trovare giustificazione;

  • il ricorso a questa modalità non potrà peraltro avvenire, secondo il prudente apprezzamento del magistrato, nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l’esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti;
  • con l’udienza da remoto potrà essere esperito il tentativo di conciliazione tra le parti. Laddove tale ipotesi appaia non adeguata, ritenendosi che un efficace intervento di mediazione da parte del giudice sia indebolito, il Giudice, soprattutto laddove si tratti di coppie con figli in età minore, potrà valutare se ricorrere o meno a questa modalità;
  • la parte, pertanto, qualora ve ne siano le condizioni – tenendo pur sempre in debita considerazione la primaria esigenza di limitare la condivisione di spazi fisici, anche nel rispetto del c.d. distanziamento sociale – dovrà recarsi, ove possibile, presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà il collegamento con il Giudice con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessari al contenimento del contagio;
  • il Presidente, laddove lo ritenga, potrà convocare separatamente ricorrente e resistente attraverso collegamenti separati ovvero in orari differenti per ascoltarli. In quest’ultima ipotesi, convocherà poi ad un terzo orario l’udienza con la presenza di tutte le parti;
  • l’ascolto del minore di persona sarà effettuato ove assolutamente indispensabile. In tale ipotesi, laddove il minore sia presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori, lo stesso verrà ascoltato di persona in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni ministeriali e del capo dell’ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia.’

Ricalendarizzazione udienze fissate nel periodo di sospensione.

Con riguardo alla ricalendarizzazione delle udienze, comprese le udienze presidenziali, rinviate a seguito del D.L. n. 11/2020 e D.L. n. 18/2020, vi si provvederà nel rispetto dei termini dilatori e per la notifica la costituzione del convenuto ed il relativo provvedimento verrà trasmesso via PCT dalla cancelleria ai legali di entrambe le parti costituite.’

 

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