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La dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottr...

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28785/2018, si è espressa in merito ad una vicenda successoria nata avanti al Tribunale di Napoli; in questa sede, il Tribunale aveva accolto la domanda della ricorrente relativa a due testamenti del padre, non contrastanti tra di loro, disponendo la collazione di vari beni pervenuti ai fratelli attraverso donazioni indirette disposte dal de cuius.

In seno al testamento, infatti, il de cuius aveva affermato con chiarezza di aver fatto luogo in vita a cospicue donazioni indirette in favore del figlio, anche operando un’intestazione di un immobile a favore della nuora.

La Corte d’Appello, successivamente adita, aveva riformato la sentenza di primo grado, escludendo che alle dichiarazioni del testatore possa essere attribuito valore di confessione stragiudiziale e aveva, quindi, rigettato la domanda di collazione dei beni.

La Suprema Corte, ripercorrendo la vicenda, afferma che: ‘costituisce principio fermo, condiviso dal Collegio, la constatazione che la dichiarazione del testatore di avere già soddisfatto il legittimario con antecedenti donazioni non è idonea a sottrarre allo stesso la quota di riserva, garantita dalla legge anche contro la volontà del de cuius; né tale dichiarazione può essere assimilata ad una confessione stragiudiziale opponibile al legittimario, essendo egli, nell’azione di riduzione, terzo rispetto al testatore (Sez. 2, n. 11737, 15/5/2013, Rv. 626733); né, occorre soggiungere, può qui rinvenirsi l’essenza della dichiarazione confessoria, cioè che il dichiarato costituisca fatto sfavorevole al dichiarante’.

 

 

 

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