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La valutazione sulla fattibilità del piano di concordato in continuità

La previsione dettata dall’ultimo comma dell’art. 186-bis l.fall., che attribuisce al tribunale il potere di revocare l’ammissione al concordato in continuità qualora l’esercizio dell’attività d’impresa risulti manifestatamente dannoso per i creditori, esula dalla valutazione della convenienza economica della proposta concordataria, valutazione riservata, quando la proposta non sia implausibile, all’accettazione dei creditori, sicché spetta al tribunale, per i fini della pronuncia di revoca, la verifica dell’andamento dei flussi di cassa e del conseguente indebitamento, che sia eventualmente tale da erodere le prospettive di soddisfazione del ceto creditorio.

 

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