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Decreto Liquidità: il calendario fiscale aggiornato e i chiarimenti delle Entrate

Il calendario fiscale cambia aspetto ancora una volta e lo fa attraverso le previsioni urgenti contenute nel decreto “Liquidità” (D.L. 08.04.2020 n. 23) che mirano ad offrire una nuova boccata d’ossigeno agli esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, salvaguardandole dalla potenziale grave crisi di liquidità legata alle vigenti misure di contenimento della diffusione del COVID-19.

Sospensione dei versamenti tributari e contributivi.

Viene prorogata anche per i mesi di aprile e maggio 2020 la sospensione dei termini per i versamenti tributari e contributivi.

Il decreto estende a tutte le imprese, a prescindere dall’attività economica concretamente esercitata o da limiti dei ricavi o compensi dell’esercizio precedente, come previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto “Cura Italia”), la sospensione dei versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.

A beneficiare della sospensione sono infatti sia i contribuenti con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro, sia quelli con ricavi o compensi sopra tale soglia, a condizione però che nei mesi di marzo e aprile 2020 i primi abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% e i secondi una contrazione di almeno il 50% rispetto a quelli conseguiti nei mesi di marzo e aprile 2019.

La sospensione dei versamenti tributari e contributivi per il mese di aprile e di maggio 2020 spetta anche a tutti i soggetti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31 marzo 2019. Per loro la sospensione opera in ogni caso, non potendo applicarsi il parametro storico per verificare il calo del fatturato o dei corrispettivi.

Per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, il decreto prevende invece la sospensione dei versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e dei contributi e premi previdenziali e assistenziali.

Secondo i chiarimenti resi sul punto dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/E del 13 aprile scorso, nella categoria degli enti non commerciali appena richiamata devono includersi tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’art. 55 del TUIR, a prescindere quindi dall’elencazione prevista dal decreto da intendersi meramente esemplificativa. Di conseguenza fra i soggetti beneficiari del regime di sospensione dei versamenti è possibile ricomprendere le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla L. 11 agosto 1991, n. 266, le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della L. 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno domicilio fiscale, sede

legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza il decreto prevede una disciplina speciale: a prescindere dall’entità dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta 2019, la sospensione dei versamenti IVA, per i mesi di aprile e maggio 2020, è applicata alla sola condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo di imposta.

Sulla base dei chiarimenti forniti sul punto dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, nei casi in cui non sussista l’obbligo della emissione della fattura o dei corrispettivi (come ad esempio per le operazioni previste all’articolo 74 del d.P.R. n. 633/1972), il riferimento al fatturato e ai corrispettivi deve intendersi esteso al concetto di ricavi e compensi; pertanto, il contribuente potrà assumere detti elementi, ai fini della verifica della diminuzione cui collegare il beneficio della sospensione. Per i soggetti che, invece, in virtù dell’attività esercitata, certificano le operazioni sia con fatture sia con corrispettivi, l’Ufficio ritiene che il riscontro della percentuale di riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nei termini sopra esposti, debba compiersi sulla somma dei due elementi.

Con la stessa circolare l’Agenzia ha chiarito che il regime di sospensione disciplinato dal decreto ”Liquidità” si applica a tutti gli esercenti attività d’impresa, ivi incluse quella agricole, indipendentemente dalla natura dei soggetti o dal regime fiscale adottato, e quindi sia quelle che determinano per regime naturale il reddito (fondiario) su base catastale, sia quelle che producono reddito di impresa commerciale.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, o fino a 5 rate mensili di pari importo, sempre a decorrere dal mese di giugno 2020. Non è consentito il rimborso di quanto già versato.

Sospensioni previste per settori specifici.

Per gli operatori nazionali dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica (individuati dagli articoli 8, comma 1, del D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 e 61, comma 2, del D.L n. 18 del 17 marzo 2020, tra cui imprese turistico-recettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, ristoranti, teatri, asili, terme, parchi divertimento, musei e biblioteche) che non dovessero soddisfare i presupposti indicati in precedenza in merito alla riduzione del volume di ricavi, resta ferma la sospensione prevista fino al 30 aprile 2020, con ripresa in unica soluzione entro il 31 maggio 2020, ovvero in massimo 5 rate mensili a partire dal mese di maggio 2020, dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Allo stesso modo, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, resta ferma la sospensione fino al 31 maggio 2020, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno o mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione delle ritenute per contribuenti con ricavi/compensi fino a 400.000 euro.

Viene prorogato, inoltre, fino al 31 maggio 2020, il regime introdotto dal decreto “ Cura Italia” che consente di non assoggettare i ricavi e i compensi percepiti tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis del d.P.R. n. 600/1973 (ivi inclusi i redditi di lavoro autonomo e quelli derivanti dalle provvigioni inerenti rapporti di commissione e di agenzia), da parte del sostituto d’imposta, ove corrisposti a favore di soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi percepiti non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti d’imposta dovranno essere versati direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Metodo previsionale per il calcolo degli acconti di giugno.

Al fine di ridurre il fabbisogno finanziario delle imprese, in materia di determinazione degli acconti dovuti per il periodo d’imposta 2020, il decreto favorisce l’applicazione del metodo previsionale in luogo di quello storico, introducendo un regime di favore che prevede la mancata applicazione di sanzioni per omesso o insufficiente versamento degli acconti d’imposta IRPEF, IRES e IRAP ed interessi a condizione che, in caso di insufficiente versamento, l’acconto versato col metodo previsionale non sia inferiore all’80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

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