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Update | Golden Power: il Consiglio di Stato chiarisce l’utilizzo dei poteri speciali ai sensi del Decreto-legge n...

Il Consiglio di Stato (sez. IV) con la sentenza n. 289 del 9 gennaio 2023 torna a esprimersi sul tema della disciplina “golden power”. La pronuncia è molto interessante poiché sono pochissimi i provvedimenti giudiziari in materia.

Nelle sue conclusioni il Consiglio di Stato ha evidenziato nuovamente la discrezionalità di cui gode il governo nell’esercizio dei poteri speciali di “Golden Power” ai sensi del Decreto-legge numero 21/2012. Nella controversia in esame, la Presidenza del Consiglio dei ministri aveva deciso di esercitare il potere di veto, vietando l’acquisizione dell’intero capitale sociale di una società operante nel settore agroalimentare da parte di un gruppo societario controllato da una multinazionale cinese. In particolare, nella fase istruttoria, il Gruppo di coordinamento e il Ministero dell’Agricoltura, pur avendo constatato la delicatezza dell’oggetto dell’operazione, non avevano ritenuto sussistere i presupposti per l’esercizio del diritto di veto, contrariamente a quanto successivamente deciso dal Consiglio dei ministri.

Tale questione è stata oggetto dapprima di un ricorso al T.A.R. Lazio, il quale ha ritenuto che il provvedimento adottato dal Consiglio dei ministri fosse contraddistinto da “amplissima discrezionalità, in ragione della natura degli interessi tutelati attinenti alla sicurezza nazionale “ e aveva perciò respinto il ricorso. In seguito, la questione è stata posta al Consiglio di Stato.

In questa sede, il Consiglio di Stato ha sottolineato il carattere bifasico del procedimento nazionale di “Golden Power”, caratterizzato da una fase istruttoria, volta ad acquisire gli elementi che permettono di inquadrare l’operazione in chiave analitica e sistemica, diretta da un apposito Gruppo di coordinamento, e da una fase decisoria diretta dal Consiglio dei ministri. In questa fase, il Consiglio dei ministri è chiamato ad effettuare una valutazione di strategicità, analizzando i possibili impatti dell’operazione sull’assetto economico-produttivo del settore socioeconomico interessato, sull’economia nazionale e sul piano dei rapporti internazionali, senza essere tenuto a adottare alcuna motivazione “rafforzata” nel caso in cui la sua decisione differisca da quanto proposto nella precedente fase istruttoria. Infatti, la sua decisione deve basarsi sulle risultanze fattuali dell’istruttoria e non anche sulle valutazioni e proposte svolte dal Gruppo di coordinamento o dal Ministero ritenuto responsabile.

Citando dalla sentenza “l’apprezzamento della strategicità di un’operazione in relazione all’interesse nazionale da parte del Consiglio dei Ministri ha tratti altamente discrezionali, posto che lo stesso concetto di interesse nazionale non è un prius, ossia un dato oggettivo preesistente in natura, bensì un posterius, ossia la risultante di valutazioni ed opzioni politiche; tale apprezzamento, proprio in quanto attiene ad un profilo di massima quale quello strategico, viene svolto dal Consiglio dei Ministri nell’ambito di un’ampia valutazione geopolitica proiettata a scenari futuri e può legittimamente essere proteso non solo a proteggere istanze nazionali, ma anche a non favorire esigenze e scopi di Stati ritenuti (non solo ostili, ma anche semplicemente) competitor o con i quali, comunque, i rapporti possano prospetticamente presentare profili di problematicità”.

Il Consiglio di Stato peraltro si esprime anche sulla conformità del provvedimento al diritto dell’Unione Europea, ritenendolo pienamente conforme.

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