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Essere (socio) o non essere? Il dilemma nelle procedure societarie

Una recente decisione del Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa “B”, pubblicata lo scorso 24 luglio 2025 (R. V.G. n. 2476/2025), ha approfondito la tematica della legittimazione ad agire nel procedimento ex art. 2409 c.c.. In particolare, tale decisione, allineandosi alla giurisprudenza maggioritaria, ha confermato che la qualità di socio fonda la legittimazione ad agire in tale procedimento e, di conseguenza, la perdita di tale qualità nel corso del procedimento impone il rigetto in rito del ricorso proposto dall’ex socio.

Brevi cenni sul procedimento ex art. 2409 c.c.

Il procedimento previsto dall’art. 2409 c.c. è attivabile quando vi sono fondati sospetti che gli amministratori di una società per azioni stiano commettendo gravi irregolarità nella gestione, tali da poter arrecare danno alla società stessa o a una società controllata. In questi casi, su iniziativa di una minoranza qualificata di soci (generalmente almeno il 10% del capitale sociale), del collegio sindacale o, in alcuni casi, del pubblico ministero, può essere presentato un ricorso al Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il Tribunale, se ritiene che le denunce siano fondate, può ordinare un’ispezione della società, nominando uno o più esperti con il compito di accertare la veridicità e la gravità delle irregolarità. Qualora, all’esito dell’ispezione, le irregolarità risultino confermate, il Tribunale ha il potere di adottare provvedimenti per tutelare la società: può revocare gli amministratori in carica e nominare un amministratore giudiziario, che assumerà temporaneamente la gestione della società, con l’obbligo di riferire periodicamente sull’andamento della gestione e di convocare l’assemblea per eventuali decisioni da parte dei soci.

L’obiettivo principale di questo procedimento è quello di ristabilire una gestione sana e trasparente della società, tutelando l’interesse sociale e quello dei soci, in particolare delle minoranze.

Il caso esaminato dal Tribunale di Milano

Un socio di minoranza ha proposto ricorso ai sensi dell’articolo 2409 c.c. dinanzi al Tribunale di Milano, denunciando la sussistenza di gravi irregolarità nella gestione di quest’ultima. Le irregolarità contestate includevano, tra l’altro, la predisposizione di assetti organizzativi, amministrativi e contabili non adeguati, nonché la violazione dei criteri di redazione di una relazione sulla situazione patrimoniale della società, sottoposta all’assemblea dei soci per deliberare su una riduzione del capitale per perdite e un contestuale aumento dello stesso.

I sindaci e gli amministratori della società si sono costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso e, in via pregiudiziale di rito, eccependo la carenza di legittimazione attiva e di interesse a ricorrere in capo al ricorrente. L’eccezione si fondava sull’argomento che il ricorrente nel corso del procedimento aveva perso la qualità di socio: egli, infatti, non aveva esercitato il diritto di opzione derivante dalla delibera di azzeramento e conseguente ricostituzione del capitale per perdite, all’esito di un’assemblea straordinaria tenutasi il 7 febbraio 2025. In particolare, il socio di minoranza, oltre a non esercitare l’opzione, non aveva neppure impugnato la delibera nel termine di legge.

Il Tribunale ha osservato che, sebbene il ricorrente fosse socio della società e titolare di una partecipazione legittimante la denunzia ai sensi dell’art. 2409 c.c. al momento della proposizione del ricorso (depositato il giorno prima della adozione della delibera di azzeramento e ricostituzione del capitale), la delibera di riduzione e contestuale aumento del capitale, adottata il 7 febbraio 2025, è stata iscritta al Registro delle Imprese il 28 febbraio 2025. Da tale data, la delibera ha prodotto i suoi effetti, avendo l’iscrizione efficacia costitutiva per le modifiche statutarie, e ha iniziato a decorrere il termine di 14 giorni concesso agli (ex) soci per l’esercizio del diritto di opzione. È risultato pacifico che la società ricorrente non abbia esercitato il diritto di opzione sottoscrivendo l’aumento di capitale né abbia impugnato la delibera, entro i termini di legge.

Le riflessioni del Tribunale di Milano sulla legittimazione ad agire dell’ex socio

Il Tribunale ha ritenuto dirimente l’eccezione pregiudiziale relativa al difetto di legittimazione a ricorrere, accogliendola e dichiarando improcedibile il ricorso. La decisione si fonda sul consolidato principio giurisprudenziale, valido sia in ambito civile che amministrativo, secondo cui le condizioni dell’azione (quali la legittimazione e l’interesse ad agire) non devono sussistere solo al momento della proposizione della domanda ma devono altresì persistere fino al momento della decisione finale. La carenza sopravvenuta di una di tali condizioni determina il rigetto in rito della domanda.

Il Collegio ha ricordato che, nell’ambito del procedimento di cui all’art. 2409 c.c., una risalente giurisprudenza aveva affermato un principio contrario, stabilendo che il procedimento potesse proseguire ancorché nel corso di esso il denunziante avesse perso la qualità di socio. Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto tale giurisprudenza non condivisibile, in quanto sovrappone indebitamente presupposti processuali e condizioni dell’azione.

Il ricorrente aveva tentato di superare l’orientamento prevalente invocando l’art. 2378, co. 2, c.c.. Secondo il ricorrente, tale norma – che impedisce al giudice di disporre l’annullamento della delibera assembleare impugnata se il socio, nel corso del giudizio, perde la partecipazione qualificata attribuente la legittimazione ad agire – avrebbe natura eccezionale, perché il legislatore, quando ha voluto attribuire rilevanza alla perdita della qualità di socio nel corso di un procedimento giudiziario, lo ha fatto espressamente, da ciò desumendosi a contrario l’irrilevanza di una tale evenienza negli altri casi, tra cui il procedimento ex art. 2409 c.c.. Il Collegio non ha condiviso tale chiave di lettura, assegnando all’art. 2378, comma 2, c.c. la portata di disposizione meramente ricognitiva di un principio generale.

L’Esito del Procedimento

Conformemente a tali considerazioni, il Tribunale ha rilevato che la società ricorrente, pur essendo certamente legittimata ad agire al momento della proposizione del ricorso, ha perduto lo status di socio della società nel corso del procedimento. Ciò ha determinato la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva e la conseguente improcedibilità del ricorso.

Il provvedimento può essere scaricato al presente link

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