Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pagamenti nel settore autotrasporto: nuove regole e sanzioni per i ritardi previsti dal decreto-legge 73/2025

La disciplina in materia di pagamenti nel settore autotrasporto merci, di cui all’art. 83-bis del decreto-legge n. 112/2008, è stata recentemente innovata dal decreto-legge n. 73/2025 (poi convertito con Legge 105/2025).

In base a tale riforma, il quadro giuridico per il pagamento delle fatture emesse dai vettori stradali e dagli operatori della catena di approvvigionamento, diversi dai vettori, che partecipano alla fornitura di servizi di trasporto merci su strada, è il seguente:

  1. il termine di pagamento del corrispettivo non può in ogni caso superare i 60 (sessanta) giorni, a decorrere dalla data di emissione della fattura. Qualsiasi accordo diverso tra le parti, sia scritto che orale, è nullo (a meno che non si basi su accordi settoriali volontari stipulati tra le associazioni di vettori rappresentate nell’ambito della Consulta generale per l’autotrasporto e la logistica, di cui al comma 16, e le organizzazioni associative dei committenti);
  2. in caso di pagamento oltre il predetto termine di 60 giorni, il vettore ha diritto al pagamento degli interessi moratori;
  3. laddove il pagamento intervenga oltre i 90 giorni dall’emissione della fattura, al committente può essere comminata una sanzione amministrativa pecuniaria pari al dieci per cento (10%) dell’importo della fattura e, in ogni caso, non inferiore a 1.000 euro;
  4. inoltre, a fronte delle novità introdotte dal D.L. 73/2025, qualora tali violazioni siano diffuse e reiterate (ovvero ripetute in un periodo di almeno sei mesi), l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), d’ufficio o su segnalazione del creditore ovvero del Comitato Centrale per l’albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, può emettere diffide per eliminare le infrazioni ed infliggere sanzioni pecuniarie ai mittenti inadempienti (che nei casi più gravi possono raggiungere il 10% del fatturato annuo dell’impresa committente responsabile).

Con particolare riguardo alle piccole e medie imprese l’abuso citato si considera sussistente indipendentemente dall’accertamento di una dipendenza economica, posto che la riforma richiama unicamente il secondo comma dell’articolo 9, comma 3-bis della legge 18 giugno 1998, n. 192, essendo pertanto sufficiente un comportamento diffuso e reiterato per mancati/ritardati pagamenti.

La circolare n. 4505 emessa in data 19 novembre 2025 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori) ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla citata riforma, avendo chiarito che le imprese creditrici possono segnalare eventuali abusi all’indirizzo PEC del Comitato Centrale per l’Albo Nazionale degli Autotrasportatori e fornendo i modelli standard per documentare i predetti abusi.

Viene altresì raccomandata alle imprese della filiera l’adozione di strumenti adeguati a verificare e tracciare i rapporti con i committenti, in particolar modo sotto il profilo contrattuale; andrà pertanto posta particolare attenzione alla revisione degli accordi in essere (ovvero degli accordi che verranno stipulati ex novo) e all’identificazione degli strumenti di natura giuridica per prevenire possibili sanzioni ovvero situazioni di abuso.

La “Certificazione B Corporation” è un marchio che viene concesso in licenza da B Lab, ente privato no profit, alle aziende che, come la nostra, hanno superato con successo il B Impact Assessment (“BIA”) e soddisfano quindi i requisiti richiesti da B Lab in termini di performance sociale e ambientale, responsabilità e trasparenza.

Si specifica che B Lab non è un organismo di valutazione della conformità ai sensi del Regolamento (UE) n. 765/2008 o un organismo di normazione nazionale, europeo o internazionale ai sensi del Regolamento (UE) n. 1025/2012.

I criteri del BIA sono distinti e autonomi rispetto agli standard armonizzati risultanti dalle norme ISO o di altri organismi di normazione e non sono ratificati da parte di istituzioni pubbliche nazionali o europee.