Interscambio pallet, approvate le nuove regole

La recente riforma del sistema di interscambio dei pallet ridisegna ruoli e responsabilità lungo la filiera del trasporto e della logistica, con impatto diretto su committenti, vettori, sub‑vettori, depositari e operatori logistici: il presente contributo mira a sintetizzare le novità introdotte e le potenziali ricadute da un punto di vista operativo.
La Legge 2 dicembre 2025 n. 182, di conversione del DL Semplificazioni, ha ridisegnato la disciplina dell’interscambio pallet, incidendo in modo diretto sugli obblighi dei soggetti della filiera del trasporto su strada. Ricordiamo che la disciplina era prevista dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (artt. 17-bis e 17-ter), convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022 n. 51.
Per quanto riguarda i vettori, la nuova disciplina fa espressamente salva l’applicazione dell’articolo 11-bis del decreto legislativo 286/2005 (da ultimo integrato con la legge 105/2025), a mente del quale il vettore non assume alcuna responsabilità nella gestione e nella restituzione degli imballaggi e delle unità di movimentazione a lui affidati per il trasporto, nei casi in cui la merce da trasportare sia imballata, oppure stivata su apposite unità per la sua movimentazione “per mezzo di servizi ancillari resi da soggetti che, nell’esecuzione del trasporto, abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni in favore del vettore” nonché in assenza di preventivo accordo economico con il committente.
La formulazione combinata delle disposizioni normative non esclude tuttavia in modo tassativo l’obbligo di interscambio a carico del vettore, sebbene un’interpretazione sistematica e coerente, alla luce del richiamo esplicito all’art. 11-bis del Decreto Legislativo 286/2005, potrebbe far ritenere che il vettore sia tenuto agli obblighi di restituzione dei pallet esclusivamente in presenza di specifici accordi con il committente.
Su questo tema, le principali associazioni di categoria hanno sollecitato il Ministero dei Trasporti affinché vengano emesse circolari interpretative o, comunque, linee guida operative più chiare.
Tornando alla nuova legge di semplificazione, l’articolo 2 prevede le seguenti novità:
- in primo luogo, con la recente riforma sono state modificate le definizioni previste dalla normativa precedente, in relazione a pallet “riutilizzabile”, “standardizzato” e “interscambiabile”, nonché relativamente alla tipologia di pallet, al loro stato di conservazione e alla conformità tecnica; restano esclusi dagli obblighi previsti dalla normativa i pallet non interscambiabili, la cui proprietà in capo ad un determinato soggetto sia chiaramente indicata sul prodotto e, in generale, i trasporti con destinazione o provenienza al di fuori del territorio nazionale;
- viene inoltre introdotta all’art. 17-bis la definizione di “Sistemi-pallet”; si tratta delle organizzazioni nazionali, europee o internazionali di riferimento per i pallet interscambiabili, a cui è conferito il compito di definire le caratteristiche tecniche di produzione e riparazione dei pallet. I Sistemi-pallet, per essere riconosciuti come tali, devono essere dotati dei requisiti elencati dalla normativa (tra cui la titolarità o la gestione dei marchi registrati che devono essere riconoscibili o identificabili e la dotazione di sistemi ispettivi permanenti di verifica e di controllo); ai Sistemi-pallet è altresì demandato l’obbligo di definire una metodologia di calcolo del valore medio di mercato del pallet di appartenenza e di pubblicarne il relativo valore sul sito internet dell’organizzazione;
- in merito alla disciplina del sistema di interscambio, di cui al nuovo art. 17-ter, la legge, prescindendo dalla qualifica contrattuale, dichiara che sono obbligati alla restituzione dei pallet ricevuti non solo i destinatari finali della merce, ma anche i vettori, i sub-vettori, i depositari e gli operatori logistici che hanno la detenzione giuridica dei pallet – fatte salve le ipotesi di compravendita e cessione a titolo gratuito e salvo quanto previsto dall’articolo 11-bis del decreto legislativo 286/2005 limitatamente ai vettori.
L’obbligo principale previsto dalla riformata normativa è pertanto costituito dalla restituzione dei pallet: il soggetto della filiera che riceve i pallet ne deve restituire un numero equivalente della stessa tipologia, con caratteristiche tecnico-qualitative assimilabili a quanto ricevute. La tipologia, la quantità e, se richiesto, la qualità dei pallet sono indicate nei documenti di trasporto e non possono essere modificate dal ricevente. La restituzione deve avvenire nel luogo di consegna oppure in un altro luogo concordato, purché a una distanza ragionevole (la cui definizione è stata rimessa a linee guida operative che saranno emesse entro sei mesi).
Quando l’interscambio immediato non è possibile, viene prevista l’emissione di un buono pallet, che sostituisce il voucher di cui alla precedente normativa, da parte del soggetto obbligato alla restituzione contestualmente alla consegna dei pallet. Il buono può essere cartaceo o digitale, ma trascorsi ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della riforma sarà ammesso solo il formato digitale. Si tratta di un titolo di credito rappresentativo di merci ai sensi dell’art. 1996 cod. civ., che attribuisce al possessore il diritto certo alla restituzione dei pallet o, in alternativa, al pagamento del loro valore.
La legge precisa, inoltre, i contenuti obbligatori del buono pallet: devono essere indicati i dati completi del soggetto obbligato, un indirizzo e-mail o PEC, i dati del beneficiario, la tipologia e la quantità dei pallet – nonché, ove applicabile, la qualità degli stessi. La mancanza anche di uno solo di questi elementi consente al beneficiario di chiedere immediatamente il pagamento del valore dei pallet, senza attendere ulteriori termini.
Se i pallet non vengono restituiti entro sei mesi dall’emissione del buono pallet, il soggetto obbligato è tenuto al pagamento di un importo pari al valore medio di mercato di ciascun pallet (come determinato dai Sistemi-pallet), moltiplicato per il numero di pallet non restituiti.
In caso di mancata emissione del buono pallet, la legge prevede il pagamento immediato del valore di mercato dei pallet non restituiti, calcolato con riferimento al momento della consegna della merce.
La riforma ha natura di norma imperativa, con la conseguenza che ogni patto contrario è nullo; ai Sistemi-pallet è demandato di determinare la metodologia per calcolare il valore medio di mercato del pallet, la relativa applicazione, nonché di provvedere al monitoraggio e al controllo del funzionamento del sistema di interscambio.
