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Assemblee societarie in modalità telematica: il punto sulla normativa 2026

Il quadro normativo in materia di assemblee societarie a distanza per il 2026 si presenta articolato e stratificato, richiedendo un’attenta analisi delle diverse fonti che ne disciplinano lo svolgimento. L’intersezione tra disposizioni legislative e orientamenti della prassi notarile ha infatti dato vita a un sistema di regole che necessita di particolare attenzione da parte degli operatori del diritto societario.

In particolare, tre sono le fonti rilevanti:
l’articolo 11 della legge 21/2024 (legge Capitali), che ha introdotto significative modifiche alla disciplina delle assemblee telematiche;
l’articolo 4, comma 11, del Dl 200/2025 (c.d. Milleproroghe 2025), che ha prorogato il regime transitorio per alcune tipologie societarie; e
la massima 216 del Consiglio notarile di Milano, che ha fornito importanti chiarimenti interpretativi sulla portata applicativa delle nuove disposizioni.

Il nuovo assetto normativo delinea una chiara differenziazione tra società a responsabilità limitata e società per azioni, prevedendo regimi diversificati anche in funzione della scadenza del 30 settembre 2026, che segnerà il passaggio a un sistema a regime. Di seguito una sintesi dei principali profili operativi.

Assemblee di S.r.l. e S.p.a.
Per le S.r.l. è ormai confermata la possibilità di svolgere assemblee con partecipanti collegati da remoto, anche in assenza di una specifica previsione statutaria.
Per le S.p.a., la medesima possibilità è riconosciuta fino al 30 settembre 2026. Successivamente, lo svolgimento di assemblee integralmente “virtuali” richiederà una clausola statutaria ad hoc. In mancanza, l’obbligo di presenza fisica riguarderà soltanto i soci, mentre amministratori e sindaci potranno comunque partecipare mediante collegamento audio-video.
Resta, in ogni caso, sempre consentito — prima e dopo il 30 settembre 2026 — lo svolgimento da remoto di assemblee totalitarie di S.p.a., ossia quando partecipano tutti i titolari del diritto di voto e la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Luogo fisico e ruoli assembleari
Quando l’assemblea è convocata in un luogo fisico (anche con possibilità di collegamento da remoto), è necessario che in tale luogo sia presente il segretario.
Non è invece richiesta la presenza fisica del presidente, che può dirigere i lavori a distanza, anche qualora lo statuto preveda la compresenza con il segretario. Il verbale può essere redatto e sottoscritto successivamente alla riunione; se redatto da notaio, è sufficiente la sola firma notarile.

Avviso di convocazione
Qualora sia ammesso l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione, l’avviso di convocazione può non indicare un luogo fisico e può prevedere la partecipazione esclusivamente tramite collegamento audio-video, anche in assenza di specifiche previsioni statutarie.
È altresì legittimo che lo statuto consenta di prescrivere, tramite avviso, modalità di partecipazione solo da remoto.

Società quotate e assimilate
Fino al 30 settembre 2026, nelle assemblee delle società quotate e di altre categorie assimilate (tra cui società con azioni diffuse, banche popolari, BCC, cooperative e mutue assicuratrici) può essere imposto il voto esclusivamente tramite rappresentante designato, escludendo la partecipazione diretta dei soci.
Dopo tale data, questa possibilità resterà limitata alle società quotate (e alle S.p.a. ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali) il cui statuto lo preveda espressamente.

Considerazioni operative
Alla luce del quadro descritto, appare opportuno che le società:

  • verifichino l’adeguatezza delle clausole statutarie in tema di svolgimento delle assemblee;
  • valutino eventuali modifiche per mantenere flessibilità organizzativa oltre le scadenze normative;
  • pianifichino con attenzione modalità di convocazione e gestione dei lavori assembleari nel corso del 2026.

Un monitoraggio tempestivo consente di evitare criticità operative e di cogliere le opportunità offerte dalla maggiore digitalizzazione dei processi societari.

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