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Aggravamento del rischio assicurato: dimostrare di aver rispettato gli obblighi informativi è fondamentale

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3919/2026, interviene in tema di assicurazione della responsabilità civile della struttura sanitaria, affrontando il tema dell’aggravamento del rischio ex art. 1898 c.c. in caso di trasferimento dell’attività ospedaliera in una struttura di maggiori dimensioni, sancendo principi che vanno oltre il settore Medmal.

La controversia trae origine dalla richiesta risarcitoria promossa dai congiunti di un paziente deceduto a seguito di complicanze insorte durante il ricovero. Il Tribunale di Bergamo, accertata la responsabilità della struttura, aveva condannato l’ente al risarcimento e la compagnia assicuratrice a tenerlo indenne in forza di polizza per la R.C. sanitaria.

L’assicuratore proponeva appello sostenendo che, a partire dalla fine del 2012, l’attività sanitaria era stata trasferita in un nuovo polo, più ampio e con maggiore capacità ricettiva (incremento di posti letto, sale operatorie e servizi di emergenza), determinando un aggravamento del rischio non comunicato ai sensi dell’art. 1898 c.c. con conseguente decadenza dell’assicurata dal diritto all’indennizzo. La Corte d’appello di Brescia rigettava l’appello, ritenendo che il mero trasferimento in una struttura più grande non integrasse, di per sé, un aggravamento del rischio.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’assicuratore rilevando come nell’assicurazione della responsabilità civile il rischio consista nell’esposizione del patrimonio dell’assicurato a pretese risarcitorie. L’aggravamento del rischio, pertanto, può consistere nell’aumento della probabilità del sinistro oppure nell’aumento della gravità economica del danno. Ipotesi quest’ultima, concretizzatasi per l’appunto nella vicenda al vaglio della Corte dove, sulla base di una valutazione ex ante, aumentando il numero dei pazienti, anche in presenza di un  rapporto tra pazienti curati ed errori commessi immutato (probabilità del rischio), risulterebbe comunque aumentato il costo totale dei risarcimenti richiesti al nosocomio assicurato (gravità del rischio).

La Corte chiarisce che l’aggravamento deve essere valutato ex ante, ossia con riferimento al momento in cui l’assicuratore avrebbe potuto rinegoziare o sciogliersi dal vincolo. Spetta all’assicuratore allegare e provare i fatti costitutivi dell’aggravamento e la loro incidenza sul rischio, mentre incombe sull’assicurato provare di aver adempiuto all’obbligo di immediata comunicazione o, in alternativa, che l’assicuratore fosse già a conoscenza dell’aggravamento. Non incombe sull’assicuratore la prova della propria ignoranza del fatto modificativo.

La sentenza sancisce dei principi rilevanti anche al di fuori della R.C. sanitaria. La variazione quantitativa dell’utenza potenziale può integrare aggravamento del rischio, anche in assenza di mutamento qualitativo dell’attività svolta, e la valutazione dell’aggravamento va compiuta ex ante, non sulla base dell’andamento storico dei sinistri. L’assicurato, infine, deve dimostrare di aver adempiuto agli obblighi informativi o la conoscenza del fatto da parte dell’assicuratore.

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