Energy Release 2.0: come funziona il meccanismo e cosa devono fare le imprese energivore

Con il Decreto Legge n. 181/2023, attuato dal Decreto Ministeriale n. 268/2024, così come modificato dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (“MASE”) n. 204/2025, è stato istituito il cosiddetto meccanismo di Energy Release, uno strumento volto ad incentivare la realizzazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili.
La disciplina dell’Energy Release è stata da ultimo aggiornata dalle modifiche introdotte dal Decreto Direttoriale del 17 dicembre 2025, n. 104, con cui il MASE ha approvato le Nuove Regole Operative del Gestore dei Servizi Energetici (GSE), il documento che contiene tutte le direttive che gli operatori coinvolti nel meccanismo sono tenuti a rispettare.
Cos’è l’Energy Release
L’Energy Release rappresenta un meccanismo introdotto al fine di favorire la realizzazione di nuova capacità di generazione dell’energia mediante fonti rinnovabili.
Esso è rivolto anzitutto ai Clienti Finali Energivori, ossia ai soggetti iscritti all’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica istituito presso la CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) che, tramite la sottoscrizione di un apposito contratto con il GSE, a seguito dello svolgimento di una procedura di assegnazione, ricevono l’anticipazione di una determinata quantità di energia elettrica ad un prezzo fisso calmierato, impegnandosi a restituire l’energia stessa per mezzo di fonti rinnovabili.
Le imprese energivore possono partecipare al meccanismo sia singolarmente che in forma aggregata, dovendo, in quest’ultimo caso, individuare al loro interno, con un mandato senza rappresentanza, un soggetto “Aggregatore” che sottoscriverà il contratto con il GSE.
Il meccanismo si articola, dunque, in due fasi distinte:
- Fase di anticipazione dell’energia: i Clienti Finali Energivori ricevono dal GSE in 36 mesi un determinato quantitativo di energia elettrica ad un prezzo fisso calmierato.
- Fase di restituzione dell’energia: i Clienti Finali Energivori, direttamente ovvero tramite delega a soggetti terzi, si impegnano a realizzare nuova capacità di generazione da fontirinnovabili nell’arco dei 20 anni successivi, mediante nuovi impianti fotovoltaici, eolici e idroelettrici, ovvero interventi di repowering o revamping di impianti già esistenti, in entrambi i casi dotati di una potenza complessiva in grado di produrre energia pari almeno al doppio di quella oggetto del contratto/anticipazione.
La restituzione dell’energia da fonti rinnovabili può dunque avvenire anche non direttamente ad opera del Cliente Finale Energivoro assegnatario dell’anticipazione ma, appunto, tramite terzi individuati e delegati dal Cliente stesso.
Il Cliente Finale Energivoro ha infatti la facoltà di trasferire ad un Soggetto Terzo Delegato, in tutto o in parte, l’obbligo di realizzare nuova capacità di generazione di energia da fonti rinnovabili e di restituire la quantità di energia elettrica anticipata dal GSE.
A tal fine, le nuove Regole Operative prevedono la sottoscrizione di un Addendum da parte del GSE, del Cliente Finale Energivoro aggiudicatario dell’anticipazione e del Soggetto Terzo Delegato, per mezzo del quale quest’ultimo assumerà tutti gli obblighi trasferiti. A fronte della sottoscrizione dell’Addendum, e subordinatamente alla positiva valutazione, da parte del GSE, della Garanzia Incondizionata prestata dal Soggetto Terzo Delegato, il Cliente Finale Energivoro sarà liberato, in tutto o in parte, dai propri obblighi assunti nei confronti del GSE e delegati al terzo.
Le garanzie dell’Energy Release
Le Regole Operative prevedono l’obbligo per il Cliente Finale Energivoro di prestare idonee garanzie a copertura dell’adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto, sulla base di un sistema misto.
È anzitutto previsto l’obbligo di prestare una cosiddetta Garanzia Incondizionata entro il 9 marzo – termine peraltro prorogato rispetto alla scadenza iniziale del 28 febbraio – di importo crescente lungo il periodo di anticipazione dell’energia, che può essere presentata, alternativamente, sotto forma di deposito cauzionale infruttifero, costituito mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato al GSE, ovvero di fideiussione bancaria o assicurativa. In quest’ultimo caso, la fideiussione dovrà essere costituita in forma incondizionata ed escutibile a prima richiesta, e dovrà contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e il pagamento entro 30 giorni dalla semplice richiesta del GSE.
Nel caso di restituzione dell’energia ad opera di un Soggetto Terzo Delegato, la Garanzia Incondizionata presentata dal Cliente Finale Energivoro sarà svincolata dal GSE, a fronte della presentazione, al momento della sottoscrizione dell’Addendum, e successiva valutazione positiva di un’analoga Garanzia Incondizionata da parte del Soggetto Terzo Delegato.
Tale Garanzia Incondizionata sarà inoltre svincolata al momento dell’entrata in esercizio di tutta la nuova capacità di generazione in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto alla quantità di energia anticipata dal GSE.
Le Regole Operative prevedono altresì una Garanzia Collettiva, che consiste nella trattenuta, da parte del GSE, di una parte del corrispettivo erogato mensilmente al Cliente Finale Energivoro, che alimenterà dunque un deposito cauzionale infruttifero dal quale il GSE potrà attingere in caso di inadempimento del Cliente. Anche in questo caso, la somma trattenuta sarà restituita al Cliente Finale Energivoro a seguito dell’entrata in esercizio degli impianti deputati alla realizzazione di nuova capacità di generazione dell’energia elettrica.
Le Regole Operative chiariscono peraltro che, in caso di inadempimento, il GSE procederà a rivalersi sulle Garanzie prestate dal Cliente nel seguente ordine:
- Escussione della Garanzia Incondizionata;
- Compensazione con eventuali corrispettivi dovuti;
- Escussione della Garanzia Collettiva.
I vantaggi dell’Energy Release
In definitiva, l’Energy Release si configura come un meccanismo innovativo e ad alto valore strategico per le imprese energivore. Consentendo lo sviluppo di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili e garantendo al contempo un prezzo stabile e calmierato, si rivela, infatti, uno strumento utile per mitigare i rischi delle oscillazioni dei costi del mercato e, al contempo, realizzare obiettivi di transizione energetica.
