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IL D. LGS. N. 105/2015: LA “SEVESO III”

Il 14 luglio 2015 è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale il Decreto legislativo 105/2015 (il “Decreto”), che dà attuazione alla Direttiva 2012/18/UE (la “Direttiva”) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose (c.d. “Seveso III”). Il Decreto entrerà in vigore il 29 luglio 2015. Da tale data sarà dunque abrogato il D. Lgs. 334/99, unitamente ai relativi decreti ministeriali attuativi, che ha costituito fino ad oggi la fonte normativa di riferimento. Il Decreto si pone comunque in linea di continuità con il D. Lgs. 344/99, di cui ripropone l’impostazione di fondo e molte disposizioni, il cui contenuto è stato in parte rivisitato al fine di renderlo conforme alla Direttiva. Nel complesso, il Decreto persegue l’obiettivo di semplificare tanto gli adempimenti a carico dei gestori quanto le procedure di controllo sugli stabilimenti.

Di seguito una sintesi delle principali novità:

– l’allegato 1 al Decreto, che individua le sostanze pericolose e le categorie di pericolosità fondamentali soggette ai controlli sui pericoli di incidente rilevante, è stato adeguato al sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze e miscele di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (il noto Regolamento “CLP”). Ciò comporterà per le imprese l’onere di aggiornare secondo il CLP la classificazione delle sostanze e miscele che possono rientrare nell’ambito di applicazione del Decreto, e verificare se esse siano o meno presenti (e in che misura) nell’allegato I, per poter stabilire se il sito rientri o meno nell’ambito di applicazione del Decreto;

– l’art. 4 del Decreto implementa il meccanismo della “deroga” (non previsto nella Seveso II), per le sostanze pericolose, ma non in grado, in concreto, di generare incidenti rilevanti: il gestore, o altro soggetto interessato, potranno chiedere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (nel prosieguo: “MATTM”) che una determinata sostanza sia esclusa dal campo di applicazione del Decreto. Il MATTM sarà quindi chiamato a valutare se, in ragione delle sue particolari condizioni chimico-fisiche, la sostanza, sebbene inserita nell’allegato 1, risulti però inidonea a causare un incidente rilevante. Qualora il MATTM ritenga vi sia una tale inidoneità, dovrà comunicarlo alla Commissione europea;

– l’art. 30 introduce, per la prima volta nel campo dei controlli relativi alla normativa c.d “Seveso”, delle tariffe a carico dei gestori (dettagliate dall’allegato I), per finanziare le nuove funzioni previste dal Decreto, ed in particolare: il procedimento di valutazione “in deroga” di cui all’art. 4; le attribuzioni del MATTM; le procedure di valutazione delle notifiche, del rapporto di sicurezza e delle modifiche agli stabilimenti, nonché le ispezioni. Le tariffe sono soggette ad aggiornamento ogni tre anni, e ciascuna Regione può rideterminare quelle relative alle attività di propria competenza, pur non potendo superare le soglie dettate nell’allegato I;

– l’abrogazione del Decreto legislativo 344/99 comporta il venir meno degli obblighi che l’art. 5, c.2 dello stesso prevedeva per i gestori “sotto soglia”, cioè per chi gestisca stabilimenti in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità inferiori alle soglie indicate nell’allegato I al decreto;

– l’art. 21 prevede la possibilità per il Prefetto, d’intesa con la Regione e gli altri enti locali interessati, di non predisporre il piano di emergenza esterna, qualora non siano ragionevolmente prevedibili effetti, all’esterno dello stabilimento, degli eventuali incidenti connessi alla presenza di sostanze pericolose;

– il ruolo del MATTM risulta rafforzato. L’art. 11 prevede l’istituzione, presso il Ministero, di un Coordinamento per l’applicazione uniforme sul territorio nazionale della normativa introdotta, composto da rappresentanti del MATTM stesso, delle amministrazioni centrali e locali interessate e dagli organi tecnici. Inoltre, ai sensi dell’art. 6, per l’espletamento delle funzioni di cui al Decreto, il Ministero dell’Interno istituisce, nell’ambito di ciascuna Regione, un Comitato tecnico regionale (CTR);

– l’Inventario nazionale degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti viene trasferito all’ISPRA che diventerà diretto destinatario delle notifiche nonché degli atti adottati dai CTR e delle comunicazioni sulla predisposizione dei piani di emergenza esterna (artt. 5 e 13);

– le misure di controllo degli stabilimenti vengono pianificate. Il Ministero dell’Interno, in collaborazione con l’ISPRA, predispone un piano nazionale di ispezione per gli stabilimenti sopra soglia, e coordina la programmazione delle ispezioni ordinarie predisposta dai CTR (artt. 6 e 27);

– l’art 23 rafforza le misure necessarie a garantire l’accesso alle informazioni e ai dati raccolti dalle autorità in applicazione del Decreto. Specularmente, l’art. 24 garantisce la consultazione pubblica e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali volti a programmare e realizzare/modificare gli stabilimenti;

– è introdotta una modulistica unificata (allegato 5) per la trasmissione, da parte del gestore dell’impianto, della notifica e delle altre informazioni previste dal Decreto.

A cura dell’avv. Maria Cristina Breida

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