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Principio di rotazione e appalti sotto soglia

Con la recente sentenza del 31 agosto 2017 n. 4125 il Consiglio di Stato Sez. VI ha chiarito che in applicazione del principio di rotazione negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria la Stazione Appaltante ha l’alternativa o di non invitare il gestore uscente o, quanto meno, di motivare attentamente le ragioni per le quale si riteneva di non poter prescindere dall’invito. 

Ha chiarito la Sezione che il principio di rotazione ‒ previsto dall’art. 36 del nuovo Codice dei contratti pubblici e che deve orientare le Stazioni Appaltanti nella fase di consultazione degli operatori economici da consultare e da invitare a presentare le offerte ‒ comporta in linea generale che l’invito all’affidatario uscente riveste carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, v. le Linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016, n. 1097 dell’ANAC).

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