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Risarcimento danni non patrimoniali: come cambiano i criteri liquidatori con l’arrivo della tabella nazionale unica?

Nel 2021, il governo italiano ha avviato un processo che porterà all’emanazione della tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni, al fine di dare piena attuazione dell’articolo 138 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP).

La tabella, diffusa in bozza dal Ministero dello Sviluppo Economico per raccogliere le osservazioni degli stakeholder, fornisce nuovi criteri di calcolo per la liquidazione dei danni all’integrità psicofisica compresi fra 10 e 100 punti di invalidità che siano scaturiti da incidenti stradali o da errori medici.

Secondo la relazione illustrativa, la tabella mira a “migliorare la situazione complessiva, sia dal punto di vista delle relazioni impresa assicurativa/danneggiato, sia con riferimento ai costi del contenzioso”, attraverso la riduzione dei margini di discrezionalità nella liquidazione e quindi dell’incertezza sui valori dei risarcimenti.

Ma aldilà delle dichiarazioni formali, come cambiano praticamente i criteri di risarcimento del danno biologico-relazionale e del danno morale? La nuova tabella avvantaggia i danneggiati o le compagnie assicurative?

Va innanzitutto rilevato che la tabella riguarda esclusivamente i danni fisici superiori al 9% di invalidità permanente, e che essa è destinata all’applicazione nei soli settori MedMal e della circolazione di veicoli e natanti.

Nella prima versione della bozza, un primo dato rilevante attiene al parametro iniziale sul quale vengono calcolati i valori risarcitori, ovvero il cosiddetto “punto base” biologico, che risulta molto più basso rispetto al punto base riportato nelle celeberrime tabelle del Tribunale di Milano attualmente in uso (814,27 euro, a fronte del valore “milanese” di 1.182,41 euro).

Va considerato però che il calcolo dell’importo finale del risarcimento segue comunque il criterio di crescita “più che proporzionale rispetto all’aumento percentuale assegnato ai postumi” stabilito dall’art. 138 CAP, e tiene conto anche dell’incidenza del danno morale (laddove ne sia stata provata l’esistenza) che nella tabella nazionale può essere parametrata in valori minimi, medi e massimi.

Tirando le somme, dunque, rispetto alle tabelle di Milano la versione attualmente proposta della tabella nazionale sembrerebbe condurre, in media, a quantificazioni risarcitorie:

  • più contenute, per la fetta apparentemente ampia di sinistri con lesioni tra il 13% e circa l’80% di invalidità permanente;
  • più corpose, per i sinistri più gravi, con lesioni superiori all’85% di invalidità permanente.

Occorre in ogni caso seguire da vicino gli sviluppi del procedimento che porterà alla definitiva emanazione della tabella, in quanto i criteri proposti nella prima bozza restano modificabili fino alla conclusione della procedura.

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