Attenzione: le offerte promozionali on line non sono solo sconti, premi o omaggi, ma c’è di più!

Come noto, il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 sul commercio elettronico prevede che le comunicazioni commerciali debbano contenere sin dal primo invio, in modo chiaro e inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare la natura pubblicitaria della comunicazione, l’identità del soggetto per conto del quale è effettuata, l’informazione che si tratta di un’offerta promozionale e l’indicazione delle condizioni per fruirne.
Per offerta promozionale l’art. 8 fa espresso riferimento a “sconti, premi, o omaggi” fotografando le casistiche che normalmente si pongono all’attenzione degli operatori.
La Corte di giustizia è intervenuta in data 15 maggio 2025 sul tema e ha chiarito come possano esservi offerte promozionali non direttamente riconducibili agli “sconti, premi o omaggi”, di fatto chiarendo che si tratta di un riferimento a carattere esemplificativo e non esaustivo.
Sono, dunque, offerte promozionali tutte quelle comunicazioni in cui un soggetto promuove beni o servizi procurando al destinatario dell’offerta un vantaggio di qualsivoglia natura (in denaro, di risparmio del tempo, di natura giuridica, o altro) che deve essere:
• Oggettivo: ovvero indipendente dalla valutazione soggettiva del destinatario della comunicazione
• Certo: ovvero che non dipende dal caso o da una selezione (con ciò distinguendosi dai concorsi e giochi promozionali)
• Connotato da una natura incitativa: ovvero idoneo ad influenzare il comportamento di consumo del destinatario nella scelta di beni e/o servizi, a prescindere dall’importanza del vantaggio e dalla sua quantificazione in termini economici.
Nel caso esaminato dalla Corte l’inserzionista aveva utilizzato il seguente claim “Comodo acquisto su fattura”. Un’associazione per la tutela dei consumatori aveva contestato l’ingannevolezza del claim nella misura in cui non consentiva ai destinatari di comprendere che la modalità di pagamento proposta era soggetta ad una valutazione preliminare del merito creditizio.
La società si era difesa affermando che non si poteva ricondurre il claim ad un’offerta promozionale non essendovi sconti, premi o omaggi.
La Corte applicando i principi sopra sintetizzati ha dato ragione all’associazione osservando come la dilazione del prezzo di vendita collegata ad un acquisto su fattura rappresenti, in ogni caso, un vantaggio, se non pecuniario, in termini di dilazione di pagamento per l’acquirente, procurando così un anticipo di cassa. Non solo, in caso di esercizio del diritto di recesso o risoluzione, l’acquirente non ha bisogno di chiedere la restituzione del prezzo.
Bisognerà tener conto di questa interpretazione estensiva della norma dovendo l’inserzionista ottemperare agli obblighi di informazione posti sopra ricordati posti a suo carico sin dal primo contatto.