Autofinanziare la società e non pagare il Fisco? Un errore che può costare caro… agli amministratori!

L’autofinanziamento di una Srl attraverso l’omesso pagamento di tributi espone gli amministratori ad una responsabilità personale? La risposta dei Tribunali italiani è: assolutamente sì!
Molte Srl, in difficoltà di liquidità, rinviano il pagamento di imposte e contributi per “autofinanziarsi”. Ma attenzione, i Tribunali considerano questa pratica una grave violazione degli obblighi gestionali. E chi amministra può essere chiamato a rispondere di tasca propria, anche se la società è in crisi.
La giurisprudenza ha costantemente sottolineato che, tra gli obblighi primari dell’amministratore di società di capitali, nell’ambito dei doveri di corretta gestione della società di cui all’art. 2392 c.c., vi è il rispetto della normativa fiscale e tributaria e quindi il pagamento dei relativi oneri. Tale obbligo è ulteriormente rafforzato, in via generale dall’art. 53 della Costituzione, le cui norme hanno valore precettivo, oltre che programmatico.
Tuttavia, la condotta consistente nell’aver omesso il pagamento dei debiti erariali può assumere rilevanza – sotto il profilo dell’accertamento della responsabilità degli amministratori – al ricorrere di certe condizioni. Sul punto, la giurisprudenza distingue infatti tra diversi scenari:
- Continuità aziendale: l’ipotesi in cui la società – quando l’amministratore ha omesso il pagamento del dovuto all’Erario – fosse in bonis, avendo liquidità ed essendo in grado di pagare i debiti erariali. In tal caso l’amministratore inadempiente risponde dei danni procurati alla società in misura pari alle sanzioni, interessi ed aggi addebitati dall’Erario alla società stessa, come liquidati nel relativo accertamento tributario ovvero nella cartella esattoriale.
- Incapacità finanziaria/Incapienza patrimoniale della società: è il caso in cui l’amministratore eccepisca di non aver potuto pagare le imposte in ragione dell’incapacità finanziaria o dell’incapienza patrimoniale della società, e, in tal caso, gli adeguati assetti di cui all’art. 2086 c.c. debbono permettere all’amministratore di valutare prontamente: (i) se si tratta di difficoltà solo temporanea che non incide sulla continuità aziendale e dunque di adottare misure idonee per il rapido superamento del transitorio di crisi; (ii) se si verificano i presupposti di cui all’art. 2485 c.c. (verificarsi di una causa di scioglimento) con i conseguenti obblighi e connesse responsabilità ex 2486 c.c. qualora non si attivi “senza indugio”.
- Illegittima prosecuzione dell’attività con assunzione di nuovo rischio: Il caso in cui, pur non essendo la società in grado di pagare i debiti erariali ed in stato di scioglimento per perdita del capitale sociale, tuttavia l’amministratore abbia illegittimamente proseguito nello svolgimento di attività economica con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale. In tal caso, l’amministratore risponde dei danni in misura pari non solo al debito per sanzioni, interessi ed aggi addebitati alla società con riferimento a quei debiti erariali non pagati, ma anche con riguardo all’ammontare dei maggiori tributi, quale nuovo indebitamento maturato successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento, che la società non avrebbe contratto se fosse stata tempestivamente posta in liquidazione ed avesse conseguentemente cessato l’attività.
Occorre sottolineare che, in linea generale, il danno risarcibile alla società non corrisponde all’intero ammontare del tributo omesso (che rimane un debito della società stessa), bensì alle conseguenze pregiudizievoli derivanti da tale omissione. Pertanto, l’amministratore inadempiente risponde tipicamente per: sanzioni, interessi ed aggi (o spese di riscossione), addebitati dall’Erario o dagli enti previdenziali alla società.
Tuttavia, vi possono essere delle situazioni che comportano una maggior responsabilità. Ad esempio, se l’omesso pagamento dei tributi è diretta conseguenza di atti distrattivi compiuti dagli amministratori, il danno potrebbe essere commisurato diversamente, potenzialmente includendo il tributo stesso se le somme distratte avrebbero potuto coprirlo.
In presenza di un consiglio di amministrazione, la responsabilità per le omissioni fiscali e previdenziali è, di norma, solidale tra tutti i membri, salva l’eventuale azione di regresso interna. La mera distribuzione informale dei compiti o l’assenza di una reale attività gestionale da parte di alcuni consiglieri non è generalmente sufficiente ad escludere o attenuare la responsabilità, stante il dovere di vigilanza sul generale andamento della gestione e, per gli amministratori non esecutivi, l’obbligo di informarsi sull’andamento della gestione.
In rari casi, la giurisprudenza ha ammesso che il mancato pagamento dei tributi potrebbe essere giustificato se l’amministratore dimostra che tale scelta è stata compiuta per un periodo limitato e strettamente necessario, allocando le residue risorse disponibili per garantire la sopravvivenza immediata dell’impresa, in una situazione di crisi non imputabile all’amministratore stesso. Tuttavia, si tratta di un onere probatorio particolarmente gravoso per l’amministratore.
Infine, occorre ricordare che vi sono ulteriori altre potenziali responsabilità, sia sotto il profilo fiscale che penale qualora l’omesso versamento di imposte riguardi importi rilevanti.
In definitiva, l’autofinanziamento mediante l’omesso pagamento sistematico di tributi e contributi costituisce una condotta gestoria illecita che espone gli amministratori a responsabilità personale verso la società per i danni da essa patiti (principalmente sanzioni, interessi e aggi). Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere anche direttamente per il pagamento dei tributi in specifiche ipotesi previste dalla normativa fiscale (art. 36 DPR 602/73). Inoltre, sono personalmente destinatari delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse. Solo in circostanze eccezionali e rigorosamente provate, attinenti all’impossibilità oggettiva e non imputabile di adempiere, l’amministratore potrebbe andare esente da responsabilità.