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Bitcoin e criptovalute: il legislatore italiano adegua le definizioni a quelle europee

A quasi due anni di distanza dal primo tentativo del legislatore italiano di normare il fenomeno delle criptovalute, è stato adottato il D.Lgs. 125/2019 che, in attuazione della Direttiva UE/2018/843, ha inciso sulla definizione di “valuta virtuale” e su quelle connesse, ampliandone il perimetro oggettivo.

 

In particolare (le aggiunte sono evidenziate con la sottolineatura), la “valuta virtuale” è ora identificata come “la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”, mentre con “prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” si intende “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all’acquisizione, alla negoziazione o all’intermediazione nello scambio delle medesime valute”. Tali “prestatori di servizi” rientrano, con le modifiche di recente introduzione, nel novero degli “altri operatori non finanziari” quando svolgono qualsiasi attività (mentre, in precedenza, erano qualificati tali “limitatamente allo svolgimento dell’attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso”).

Infine, vengono introdotti i “prestatori di servizi di portafoglio digitale” (“ogni persona fisica o giuridica che fornisce, a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali”) che sono equiparati ai cambiavalute per quanto riguarda gli obblighi di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 141/2010.

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