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Contratti bancari, approvata la delibera CICR in tema di anatocismo

In data 3 agosto 2016 il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ha approvato la delibera n. 343 che detta le disposizioni applicative del secondo comma dell’art. 120 del Testo Unico Bancario in materia di anatocismo.

Tra i contratti interessati dalla delibera rientrano, in generale, le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari bancari e clienti disciplinate ai sensi del titolo VI del TUB.

 Queste, in sintesi, le principali novità:

  • nelle operazioni di raccolta del risparmio ed esercizio del credito, compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora;
  • nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, gli intermediari devono:
    • assicurare ai clienti la stessa periodicità, comunque non inferiore a un anno, nel conteggio degli interessi debitori e creditori;
    • effettuare il conteggio degli interessi al 31 dicembre di ciascun anno, anche per l’ipotesi in cui il contratto sia stipulato con il cliente nel corso dell’anno, e, comunque, al termine del rapporto per il quale sono dovuti;
  • quanto agli interessi maturati in relazione alle aperture di credito regolate in conto corrente e conto di pagamento, agli sconfinamenti e alle anticipazioni su crediti e documenti, la delibera dispone che:
    • gli interessi sono contabilizzati separatamente rispetto alla sorte capitale;
    • il saldo periodico della sorte capitale produce interessi;
    • gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati;
    • al cliente, prima che gli interessi divengano esigibili, deve essere assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste dall’art. 119 o 126-quater, co. 1, lett. b), del TUB, salvo il contratto preveda un termine diverso e più favorevole per il cliente;
    • la banca può procedere all’addebito degli interessi sul conto non appena divenuti esigibili purché sia stata autorizzata dal cliente, anche preventivamente, secondo quanto previsto dall’art. 117, co. 1, TUB. In questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale. Il cliente può revocare il consenso in qualsiasi momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo;
    • è possibile prevedere contrattualmente che il debito da interessi, una volta divenuto esigibile, possa essere estinto dall’intermediario mediante l’utilizzo dei fondi accreditati sul conto e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento.

 

Le disposizioni dettate dalla delibera dovranno essere applicate dagli intermediari, al più tardi, agli interessi maturati a partire dal primo ottobre 2016 e i contratti in corso con la clientela dovranno essere adeguati ai sensi degli articoli 118 e 126 – sexies del TUB. Per i contratti che non prevedono l’applicazione degli articoli 118 e 126 – sexies TUB, la proposta di adeguamento del contratto dovrà essere trasmessa alla clientela entro il 30 settembre 2016.

Avv. Maria Cristina Breida

Avv. Dario Cerbone

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