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Azione sociale di responsabilità promossa dai soci in sostituzione della società ed effetti della successiva dichiaraz...

In tema di azione di responsabilità sociale promossa nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2476 c.c., comma 3, dai soci in sostituzione processuale della società, nel caso di successivo fallimento di quest’ultima, ai sensi dell’art. 146, comma 2, lett. a), legge fall., è il curatore fallimentare l’unico soggetto legittimato a proseguire l’azione. Ne deriva che, quando nel corso dell’appello riassunto nei confronti del fallimento della società, il curatore non abbia inteso proseguire l’azione, la causa deve essere dichiarata senz’altro improcedibile, per sopravvenuto difetto di legittimazione attiva dei soci.

Facendo applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha cassato il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna dei sindaci al risarcimento del danno, poiché il giudizio di appello non poteva essere proseguito.

(Cassazione civile, sez. I 31 maggio 2016, n. 11264 – Pres. Bernabai – Est. Didone – http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15165.pdf. )

 

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