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Operazioni di M&A e obblighi di bonifica ambientale

Acquisire un’azienda può comportare oneri e responsabilità in relazione a situazioni di inquinamento ambientale di cui, non solo l’acquirente, ma anche il venditore potrebbe non essere a conoscenza.

Il Consiglio di Stato ha recentemente pronunciato due sentenze che hanno un impatto rilevante in merito alla responsabilità per gli obblighi di bonifica ed alla trasmissione di tale responsabilità nel caso di cessione dell’azienda che ha generato una c.d. “fonte inquinante”.

Nella sentenza n. 10 del 2019, Il Consiglio di Stato aveva ammesso che – sotto il regime del D.lgs. n. 22-1997 (il c.d. “Decreto Ronchi”) – le attività di bonifica possano essere imposte alla società non responsabile dell’inquinamento, che sia subentrata nella precedente società per effetto di una fusione per incorporazione; ed anche nei casi in cui le condotte di inquinamento siano state poste in essere prima della entrata in vigore di tale normativa.

Il 26 gennaio 2021, il Consiglio di Stato ha pronunciato una nuova sentenza nella quale ha ripreso alcuni concetti molto rilevanti nelle operazioni di M&A, trattando in via incidentale la questione se possa essere destinataria di un ordine di bonifica di siti inquinati ai sensi dell’art. 244 del c.d. codice dell’ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) una società non responsabile di un inquinamento antecedente a quando la bonifica dei siti inquinati è stata prevista dalla legge, ma subentrata a quella responsabile per effetto di fusione per incorporazione nel regime antecedente alla riforma del diritto societario.

In primo luogo, la sentenza afferma che la responsabilità alla rimozione di rifiuti in un sito industriale è connessa alla qualifica di detentore acquisita dal soggetto che detiene il bene immobile inquinato (ad esempio, un fondo di proprietà dell’azienda oggetto di trasferimento) su cui i rifiuti insistono e che, per esigenze di tutela ambientale e di rispetto della normativa nazionale e comunitaria, devono essere smaltiti. Per tale ragione, l’Amministrazione Pubblica può disporre misure appropriate nei confronti chi gestisce i beni immobili su cui i rifiuti prodotti dall’impresa cessata sono collocati e necessitano di smaltimento.

Tale conclusione si fonda innanzitutto sulle disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 152/2006 (il c.d. nuovo “Codice dell’Ambiente”): al generale divieto di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti si riconnettono gli obblighi di rimozione, di avvio al recupero o smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi in capo al trasgressore e al proprietario, in solido, a condizione che la violazione sia ad almeno uno di essi imputabile secondo gli ordinari titoli di responsabilità, anche per condotta omissiva, colposa nei limiti della esigibilità, o dolosa.

Nell’ottica dei principi di diritto europeo richiamati nel Codice dell’Ambiente, i rifiuti devono comunque essere rimossi dallo stesso imprenditore o da chi vi subentra nella gestione (e, in caso di fallimento, da chi amministra il patrimonio fallimentare dopo la dichiarazione del fallimento). L’art. 3, par. 1 punto 6, della direttiva n. 2008/98/CE definisce, infatti, il detentore, in contrapposizione al produttore, come la persona fisica o giuridica che è in possesso dei rifiuti (rectius: dei beni immobili sui quali i rifiuti insistono). Non sono, pertanto, rilevanti le nozioni del nostro ordinamento sulla distinzione tra il possesso e la detenzione: ciò che conta è la disponibilità materiale dei beni, la titolarità di un titolo giuridico che consenta (o imponga) l’amministrazione di un patrimonio nel quale sono compresi i beni immobili inquinati.

Alla luce di tali principi, chi si trova a detenere un fondo inquinato subisce l’onere di bonifica, qualunque sia il titolo che ha portato a tale situazione di detenzione. Nella qualità di detentore dei rifiuti, sia secondo il diritto interno, ma anche secondo il diritto comunitario (quale gestore dei beni immobili inquinati), l’acquirente di un’azienda è perciò senz’altro obbligato a metterli in sicurezza e a rimuoverli, avviandoli allo smaltimento o al recupero.

Questa regola costituisce un’applicazione del principio “chi inquina paga” (v. il ‘considerando’ n. 1 della citata direttiva n. 2008/98/CE), nel cui ambito solo chi non è detentore dei rifiuti, come il proprietario incolpevole del terreno su cui gli stessi siano collocati, può, in definitiva, invocare la cd. ‘esimente interna’ prevista dall’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006.

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