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Opzione put e patto leonino

Con sentenza n. 636 del 19.02.2016, la Corte d’Appello di Milano ha ribadito quanto già espresso dal Tribunale di Milano, con sentenza del 30.12.2011, in merito alla nullità degli accordi sociali (sia statutari che parasociali) che regolano l’opzione put con esclusione costante e assoluta dalle perdite o dagli utili del socio cedente. Nel caso di specie, la pattuizione tra i soci prevedeva, inter alia, il diritto in capo al socio finanziatore di esercitare l’opzione put in qualsiasi momento, a semplice richiesta, ad un prezzo pari al proprio investimento iniziale, più interessi, nonché qualsiasi altro versamento a patrimonio netto eventualmente effettuato dal socio medesimo. Secondo i giudici milanesi, l’accordo in questione “non può che essere visto come un tentativo di eludere il divieto di patto leonino” e, pertanto, va dichiarato nullo in quanto uno dei soci è stato “completamente privato dell’ontologico rischio di impresa che rappresenta il connotato tipico e proprio dello status socii invocato”.

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