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Conferimento in natura di criptovalute negato dal Tribunale di Brescia

Con decreto n. 7556 del 18/07/2018, il Tribunale di Brescia ha rigettato il ricorso proposto dall’amministratore unico di una s.r.l. avverso il rifiuto del Notaio di provvedere all’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare di aumento di capitale sociale mediante conferimento in natura di criptovalute.

Il Notaio aveva ritenuto che le criptovalute, stante la loro volatilità, “non consentono una valutazione concreta del quantum destinato alla liberazione dell’aumento di capitale sottoscritto”.

Il ricorrente ha adito il Tribunale rilevando che era stata prodotta una perizia giurata, che le criptovalute sono suscettibili di valutazione economica e scambiabili su mercati non regolamentati, e che non vi sono dubbi nel nostro ordinamento circa la conferibilità di beni immateriali.

Il Collegio ha ritenuto che la criptovaluta in oggetto (la cui denominazione è stata oscurata) non fosse presente su alcun exchange e che l’unico mercato di riferimento fosse costituito da una sola piattaforma riconducibile ai medesimi soggetti ideatori della criptovaluta, dal che l’impossibilità di fare affidamento su un vero mercato e su prezzi oggettivi. Il Tribunale ha poi ritenuto non affidabile la perizia di stima poiché l’esperto si era limitato a considerare come valore rilevante l’ultimo disponibile, invece di calcolare una media in un lasso temporale più ampio, carenza particolarmente rilevante in ragione della volatilità di questi strumenti. Infine, la natura delle criptovalute potrebbe rendere impossibile l’espropriazione e sarebbe quindi inidonea ad integrare la funzione di garanzia del capitale sociale verso i terzi.

Alla luce di tali osservazioni, il Collegio dopo aver evidenziato che “in questa sede non è in discussione l’idoneità della categoria di beni rappresentata dalle c.d. ‘criptovalute’ a costituire elemento di attivo idoneo al conferimento nel capitale di una s.r.l.”, ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per ordinare l’iscrizione della delibera assembleare.

 

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