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Legittime le Clausole statutarie anti-diluizione: Il Consiglio Notarile di Milano le ufficializza con la massima n. 186 ...

È legittima la clausola statutaria di s.p.a. o di s.r.l. che garantisce ad un socio – o a una categoria di soci – di mantenere la propria percentuale di partecipazione in una società anche nel caso in cui questi non intenda partecipare ad un aumento di capitale deliberato a un prezzo inferiore all’importo determinato nella clausola stessa (importo che, in genere, coincide con il prezzo di emissione delle azioni o delle quote sottoscritte in precedenza dal socio che si avvale della clausola antidiluizione).

L’effetto antidiluitivo viene conseguito prevedendo in statuto una procedura in base alle quale ai soci ‘protetti’ dalla clausola antidiluizione siano assegnate azioni o quote senza alcun conferimento da parte loro, fermo restando che i conferimenti conseguenti a questi futuri aumenti di capitale (effettuati dai sottoscrittori diversi dai soci che usufruiscono della clausola antidiluizione) “coprano” anche le quote di partecipazione gratuitamente assegnate ai soci titolari del diritto di non diluizione. 

È quanto stabilito da una recente Massima del Consiglio Notarile di Milano – la n. 186 del 3 dicembre 2019 – che ha definitivamente sdoganato le clausole statutarie antidiluizione, di cui, nella prassi, si fa uso da un po’.

La ratio sottesa alla Massima de quo muove dall’assunto per cui il diritto di vedersi assegnato gratuitamente un numero di azioni o quote di nuova emissione, di compendio del nuovo aumento di capitale, senza effettuare nuovi conferimenti, per un ammontare tale da conseguire l’effetto antidiluitivo, può costituire un “diritto diverso” che connota una categoria di azioni ai sensi dell’art. 2348 c.c., oppure un “diritto particolare” ai sensi dell’art. 2468, comma 3, c.c.

Nel contesto di iniziative imprenditoriali che vedono il coinvolgimento di una pluralità di soggetti in qualità di fornitori di capitale di rischio, in tempi e con prospettive temporali differenti, le parti possono avvertire l’esigenza di disciplinare le rispettive posizioni anche rispetto a future operazioni sul capitale. Un esempio di tale esigenza è rappresentato dalla clausola che riconosce a un socio il diritto di non vedersi “diluito” nella propria partecipazione al capitale sociale qualora in futuro venissero deliberati aumenti di capitale a pagamento, anche se offerti in opzione, a un prezzo inferiore a una determinata soglia.

Oltre alla fattispecie presa in considerazione dalla Massima n. 186, ci sono almeno altre due vie per correggere gli effetti diluitivi in sede di aumento di capitale. Una è la contestuale delibera di un aumento di capitale gratuito con assegnazione di azioni o quote ai soci protetti, purché vi siano riserve disponibili e la delibera sia assunta all’unanimità.

L’altra – che in molti casi può rivelarsi la soluzione più semplice per tutti i soggetti coinvolti – è la contestuale delibera di un aumento di capitale a pagamento, al solo valore nominale, destinato ai soci protetti, che provvederanno al relativo conferimento.

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